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Varato il decreto sull'autorizzazione paesaggistica. Ulteriori semplificazioni per i lavori in condominio

Lavori più facili, senza autorizzazione per alcune opere.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Con la pubblicazione in G.U., il Decreto sull'autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. 31/2017) consente una serie di piccoli interventi edilizi in edifici condominiali, anche se ricadenti in aree vincolate, esentandoli dall'obbligo del nulla osta; scatta invece la procedura semplificata per altre opere, laddove l'impatto innovativo risulti irrilevante.

Il nuovo D.P.R. 31/2017. Il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, trova finalmente la sua applicazione a partire dal prossimo 6 aprile.

L'iter procedurale, partito nel giugno 2016, ha subito diverse implementazioni/correzioni nei contenuti, a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, nonché dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Oltre ad una semplificazione documentale e temporale che vede il procedimento concludersi nell'arco tassativo di 60 gg. dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, il nuovo Regolamento fissa una serie di interventi di piccola entità (31 in totale, riportati nell'All.

A, che spaziano dalla semplice installazione di una tenda parasole ad opere edilizie più rilevanti come la messa in sicurezza statico/sismica dell'edificio), non soggetti ad autorizzazione paesaggistica purchè risulti irrilevante il loro impatto sul paesaggio.

Vengono inoltre fissati nell'All. B, altri interventi (42 differenti tipologie, dall'efficientamento energetico agli interventi antisismici o di abbattimento delle barriere architettoniche) per i quali è ammesso un regime semplificato.

Attenzione a realizzare un patio in giardino senza autorizzazione. Scatta l'abuso edilizio.

Scia, segnalazione certificata di inizio attività

Ecco gli interventi in condominio esentati dall'autorizzazione. Parte di queste opere ammesse senza nulla osta, anche se eseguite in aree vincolate, e l' installazione di determinati manufatti, interessano pure i condomini. Sintetizzando:

  • opere interne che non alterano l'aspetto esteriore dell'immobile, anche se comportanti mutamento della destinazione d'uso;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché rispettino i piani colore comunali (ove presenti) e le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (quindi intonaci, rivestimenti, manti di copertura, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, infissi, cornici, parapetti, coibentazione per il miglioramento dell'efficienza energetica)
  • consolidamento statico e miglioramento antisismico, purchè nel rispetto delle caratteristiche preesistenti del fabbricato (morfotipologia, volumetria, altezza);
  • abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di rampe, servo scala, ascensori esterni negli spazi pertinenziali interni);
  • installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione con unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché su prospetti secondari o in spazi pertinenziali interni);
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, posti su coperture piane (o integrati nelle stesse) e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • micro generatori eolici purchè di altezza massima non superiore a 1,50 mt. e diametro 1,00 ml. (purchè non installati su beni vincolati);
  • opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni e manufatti esistenti (pubblici o privati quali marciapiedi, aiuole, arredo urbano), purché nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti;
  • interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, purchè eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche preesistenti;
  • installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.

Gli interventi in condominio ammessi con autorizzazione semplificata.

Nell'All. B il nuovo regolamento stabilisce 42 diverse tipologie di interventi di lieve entità che possono eseguirsi con procedimento autorizzatorio semplificato.

Quelli che possono riguardare in particolare un complesso condominiale, si possono così riassumere:

  • incrementi di volume entro il 10% al massimo della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati, sempre rispettando le caratteristiche originarie dell'immobile;
  • interventi sui prospetti comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio (riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti, interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne);
  • interventi sulle coperture che modificano l'aspetto originario attraverso l'impiego di materiali diversi per il manto di copertura, o l'installazione di impianti tecnologici, o la modifica dell'inclinazione di falda, o la realizzazione di canne fumarie, comignoli, lucernari, abbaini;
  • opere di adeguamento antisismico o di contenimento dei consumi energetici, laddove comportanti innovazioni dell'aspetto originario;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche (realizzazione di rampe, ascensori esterni o altro che modificano la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
  • installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico; o ancora pannelli solari integrati nella copertura o in aderenza al tetto, o su coperture piane e visibili dagli spazi esterni pubblici; micro-generatori eolici con altezza entro 1,50 ml. su edifici vincolati;
  • realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento, elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, nonché interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei predetti manufatti, laddove siano eseguiti con caratteristiche differenti rispetto allo stato di fatto dell'edificio;
  • realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq. o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc.;
  • installazione di impianti rete di telecomunicazioni, comportanti la realizzazione di volumi tecnici (altezza max di 3 mt. su edifici esistenti), antenne ed eventuali pali/tralicci (non superiori ai 6 mt. di altezza su edifici)

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