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Revoca dell'amministratore non obbligatorio e conseguenze sulla gestione

L'amministratore revocato che non consegna i documenti.
Avv. Alessandro Gallucci 

Buongiorno amici di Condominioweb, vi scrivo perché con alcuni miei vicini di casa ci siamo posti un problema che per noi sta diventando un vero e proprio grattacapo. Vi spiego.

Noi abitiamo in un condominio che conta, complessivamente, sette proprietari. Non abbiamo, quindi, l'obbligo di nominare un amministratore, ciò nonostante l'abbiano sempre fatta perché lo riteniamo utile.

È successo che quello fino a qualche mese fa in carica non ha presentato il rendiconto nei termini di legge, alcuni altri vicini parevano non essere interessati al fatto e siccome non avevamo le maggioranze per revocarlo ci siamo rivolti al Tribunale che l'ha revocato imponendogli la consegna della documentazione al suo successore.

Il problema è che adesso non riusciamo a trovare l'accordo per nominarne uno e non possiamo rivolgerci al giudice perché la nomina non è obbligatoria. Insomma il revocato mantiene l'incartamento condominiale e l'incarico in prorogatio alla faccia nostra! Come uscire da questo "cul de sac"?

La questione all'apparenza complessa è, in realtà molto più semplice del previsto, almeno ad avviso di chi scrive. Vediamo perché.

Partiamo dal dato certo: effettivamente la legge prevede la possibilità di ricorrere al giudice solamente per il caso di nomina obbligatoria ma non anche per quella facoltativa, mentre la revoca giudiziale può essere sempre domandata.

In effetti può capitare che il revocato non abbia poi successore perché l'assemblea non riesca a nominarne uno e non vi si possa porre rimedio facendo ricorso al giudice. Né il ricorso per revoca può prevedere contestualmente una sostituzione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Ed allora, qual è la via d'uscita? Ad avviso di chi scrive l'art. 1129, ottavo comma, c.c. risolve la situazione. Esso recita: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi".

La revoca dell'incarico corrisponde ad una delle cause di cessazione del mandato. La norma non specifica che le carte debbano essere consegnate all'amministratore successivo. È prassi che il passaggio delle consegne avvenga tra l'amministratore uscente e quello entrante, ma chiaramente non è obbligatorio, mentre è obbligatoria la consegna delle carte.

Soluzione? Se l'assemblea non riesce a nominare il nuovo amministratore, è bene che si scriva a quello revocato e si organizzi un passaggio di consegne con uno dei condòmini. Chiunque, in quanto interessato alla gestione delle cose comuni, può prendere questa iniziativa anche se è consigliabile, quanto meno su questo aspetto, cercare di agire all'unisono per evitare più iniziative autonome ed in contrasto tra loro, le quali bene che vada possono portare solamente ulteriore confusione.

Se l'amministratore revocato dovesse rifiutare la consegna, accampando ad esempio il diritto ad essere pagato, i condòmini potrebbero rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere un provvedimento che gliela imponga. Da non perdere: L'amministratore che rifiuta di consegnare i documenti paga le spese del giudizio

(Ecco perchè se l'amministratore non consegna il rendiconto può essere revocato)

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