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Altezza minima dei parapetti dei balconi e delle scale

Quali sono le norme che stabiliscono l'altezza minima dei parapetti.
Avv. Alessandro Gallucci 

Altezza dei parapetti, prescrizioni di legge e questioni condominiali, tra sicurezza e decoro. Chi può innalzarlo e chi paga l'intervento?

Parapetti dei balconi e delle scale, valutazione della loro altezza e soluzioni per l'innalzamento.

Sono questi, solitamente gli argomenti coi quali i condòmini si confrontano quando di parla di questi elementi.

La questione dell'altezza minima dei parapetti dei balconi e delle scale, evidentemente non riguarda solamente gli edifici in condominio, a tutti gli edifici.

Chiaramente se un edificio è in proprietà individuale non si pone il problema di chi debba intervenire, mentre in ambito condominiale la questione riguarda competenza a decidere, specie per i balconi e quindi la maggioranza per l'assunzione delle eventuali decisioni, nonché la ripartizione delle spese.

Partendo dalla disciplina sull'altezza dei parapetti di balconi e scale, finiremo per valutarne gli aspetti condominiali che li riguardano.

Altezza minima dei parapetti dei balconi, quali le norme di riferimento?

Esistono delle norme che disciplinano l'altezza minima dei parapetti e, se sì, quale deve essere e quando devono essere rispettate?

Alla domanda possiamo rispondere in questo modo: abbiamo una norma nazionale di riferimento che è rappresenta dal d.m. n. 236/89 e a quelle indicate nei regolamenti edilizi locali.

Partiamo da d.m. n. 236/89; esso si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti successivamente e a quelli anche antecedenti oggetto di interventi di ristrutturazione.

In tal caso, come si legge nello stesso d.m. n. 236, per interventi di ristrutturazione bisogna intendere «quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente».

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978).

Come dire: se è necessario intervenire sui balconi ad esempio con la sostituzione delle inferriate, tale sostituzione dovrà rispettare le norme dettate dal d.m. n. 236.

Nel decreto ministeriale è prevista sia le definizione di altezza del parapetto, sia l'altezza minima che dev'essere rispettata.

L'altezza del parapetto, si legge nell'art. 8 del d.m., è quella "distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio" (art. 8.0.1.).

Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l'art. 8 a specificarlo "il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro" (art. 8.1.8.).

Si badi: fintanto che non si decide la esecuzione di interventi manutentivi di quelli fin qui descritti, allora non è necessario intervenire per la sostituzione dei parapetti dei balconi aventi altezza differente. Non obbligatorio, ma nemmeno vietato.

Vedremo in seguito le questioni connesse alla competenza a decidere la sostituzione del parapetto del balcone in un edificio in condominio.

Altezza minima dei parapetti delle scale

Un altro parapetto rispetto al quale sovente ci si domanda quale sia l'altezza minima, è quello delle scale.

Il parapetto delle scale, lo stabilisce sempre il d.m. n. 236/89, «che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10» (art. 8.1.10).

Rispetto agli edifici precedenti si applicano comunque le norme previste all'epoca della costruzione con obbligo di adeguamento a quelle contenute nel d.m. n. 236/89 nel caso di interventi di ristrutturazione come sopra specificati.

Anche ai fini della normativa dettata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'altezza minima del parapetto indicata come obbligatoria è pari ad un metro (cfr. d.lgs. n. 81/08 e prima di esso anche d.p.r. n. 547/1955).

Restano salve le specifiche norme dettate in materia di cantieri edili, rispetto alle varie fasi dell'edificazione e alle varie altezze dei parapetti in ragione del luogo d'installazione (es. ponteggi, scale interne, ecc. ecc.).

I regolamenti edilizi locali possono prevedere una altezza minima maggiora rispetto a quella indicata dal d.m. n. 236.

I parapetti, infine, devono essere costruiti (o ricostruiti) in materiale tale da garantire la specifica funzione che assolvono, ossia quella di salvaguardare le persone dalla caduta ne vuoto e consentirne anche l'appoggio.

Altezza minima dei parapetti dei balconi, dei parapetti delle scale e deliberazione condominiale

Quanto alle scale che, salvo rari ed eccezionali casi, sono condominiali, nulla quaestio: l'assemblea può sempre deliberare l'innalzamento del parapetti, tramite implementazione dell'altezza di quelli esistenti o integrale sostituzione.

Non si tratta d'innovazioni (si sostituisce una cosa già esistente), ma di semplice sostituzione, al più di un'opera di straordinaria entità economiche, con conseguente quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.

Diversa la questione se si parla di sostituzione dei balconi: nel caso di balconi aggettanti senza particolari fregi in grado d'incidere sul decoro, per chi scrive, la sostituzione per innalzamento o l'aggiunta di una componente al manufatto già esistente è affare privato, con obbligo di rispetto delle condizioni dettate dall'art. 1122 c.c., ossia con divieto di eseguire opere che rechino pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell'edificio. È evidente che la questione del decoro, in casi del genere, non è secondaria dato che il parapetto modificato in altezza potrebbe risultare difforme rispetto alla facciata complessivamente considerata. Certo è che tale valutazione andrebbe bilanciata con la sicurezza delle persone che utilizzano quel balcone, fatto sicuramente non secondario.

Se i balconi sono incassati, invece, il parapetto, solitamente, va considerato parte della facciata e come tale bene condominiale con conseguente competenza a deliberarne l'aumento dell'altezza in capo all'assemblea e con spesa a carico di tutti i condòmini, sulla base di millesimi di proprietà. E se un condòmino volesse innalzarlo per proprio conto e solamente in relazione al suo balcone?

Difficile dare una risposta di carattere generale, molto dipende dalla conformazione del parapetto del balcone incassato. Potrebbe farlo, giusta disposizione dell'art. 1102 c.c., in materia di uso personale delle cose comuni (comprendenti tali usi anche le modifiche), fermo restando il divieto di eseguire opere che rechino pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell'edificio.

Quanto al decoro vale quanto già detto in relazione ai balconi aggettanti.

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