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Esiste una cifra minima per poter eseguire un pignoramento immobiliare?

Quando la casa nella quale si abita è impignorabile?
Avv. Alessandro Gallucci 

La domanda sorge spontanea leggendo un quesito giunto alla nostra redazione.

Ecco il racconto e la domanda del nostro lettore:

"Sto passando un brutto periodo economico e mi aspetto da un momento all'altro che i creditori si facciano vivi per recuperare le somme che gli devo.

Non ho molto da perdere, certo sono proprietario della casa in cui vivo. Ho sentito dire che sotto una certa soglia, se non ricordo male 20.000 mila euro non è possibile seguire alcun pignoramento immobiliare e che comunque siccome la mia risulta essere prima casa essa è comunque impignorabile.

È vero?"

Chi ci ha scritto ha fatto un po' di confusione tra pignoramento, pignoramento da parte di Equitalia ed impignorabilità della prima casa sempre da parte dell'esattore pubblico.

Insomma la risposta è che è vero solo in parte: di seguito vediamo il perché.

Partiamo dalla nozione di pignoramento.

Pignoramento e pignoramento immobiliare

Esso, a mente dell'art. 492 del codice di procedura civile (d'ora un poi anche c.p.c. o codice di rito), salvo le particolari forme previste per i vari tipi di pignoramento, "consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi".

Nel caso del pignoramento immobiliare, recita l'art. 555 del c.p.c., "il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492".

Il codice di rito non parla di cifre minime al di sotto delle quali non è possibile provvedere al pignoramento immobiliare o comunque della prima (ed unica) casa d'abitazione. Ed allora?

Da dove il nostro lettore ha preso queste informazioni?

Il riferimento è sicuramente alle procedure esecutive approntabili da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) per il caso di pagamento di cartelle esattoriali.

Vediamo più nel dettaglio i limiti e le condizioni al ricorrere delle quali l'esattore non può ricorrere alla procedura del pignoramento (e della preventiva ipoteca).

Ipoteca per i crediti vantata da Agenzia delle Entrate Riscossione

Per alcune particolari procedure di esazione Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta a iscrivere ipoteca giudiziale (casi in cui il valore del debito è superiore al 5% del valore dell'immobile).

Ai sensi dell'art. 77 comma 1-bis del d.p.r. n. 602/73, D.L. n.69 del 2013 convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - tuttavia, il predetto ente non può procedere all'iscrizione di ipoteca - essa ricordiamolo è una garanzia reale a tutela di un credito - se il credito vantato non è superiore a 20.000 euro (prima la soglia era di € 8.000,00).

Con il così detto Decreto del fare, inoltre, è stato stabilito che l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo per debiti complessivi superiori ad € 120.000, e solamente se sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Non solo: questo stesso provvedimento ha specificato che la prima casa, intesa come casa di residenza anagrafica, se trattasi dell'unico immobile di proprietà del debitore non è pignorabile.

Insomma nei rapporti tra privati, per assurdo, anche un debito di € 100 può portare ad un pignoramento immobiliare mentre così non è nel caso di debiti con l'agente di riscossione.

Questo il testo della norma:

Art. 76 d.p.r. n. 602/73 Espropriazione immobiliare

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Insomma nei rapporti tra privati, per assurdo, anche un debito di € 100 può portare ad un pignoramento immobiliare mentre così non è nel caso di debiti con l'agente di riscossione.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Espropriazione immobiliare

Debiti derivanti da rapporti tra privati

Nessun limite alla pignorabilità dell'abitazione

Debiti che devono essere riscossi dell'Agente della riscossione

Iscrizione d'ipoteca solamente se debiti superiori ad € 20.000,00

Debiti che devono essere riscossi dell'Agente della riscossione

Impignorabilità dell'unico immobile ad uso abitativo posseduto e nel quale risiede, salva facoltà d'intervento nella procedura altrimenti attivata.

Debiti che devono essere riscossi dell'Agente della riscossione

Fuori dal caso precedente (ergo: debitore proprietario di più immobili, ovvero anche di un solo immobile non di lusso e non destinato a sua residenza) possibilità di procedere con l'espropriazione se il debito ha valore superiore ad € 120.000,00

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