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Se un debitore abita in un immobile pignorato, allora non deve versare nessun corrispettivo

Quando il debitore non è tenuto a pagare un corrispettivo per il godimento del bene pignorato.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Tribunale di Taranto affronta il delicato problema dei pignoramenti immobiliari

Il fatto. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare una società creditrice chiede al giudice dell'esecuzione di porre a carico dei debitori un corrispettivo per il godimento dell'abitazione che continuavano ad abitare, chiedendo in subordine la liberazione di tale immobile.

Il giudice dell'esecuzione respinge entrambe le richieste ed il provvedimento impugnato viene confermato dal Collegio in sede di reclamo.

La sentenza. Il Tribunale di Taranto ha stabilito, che il debitore (proprietario dell'immobile pignorato ed oggetto di esecuzione forzata) non è tenuto a pagare un corrispettivo per il godimento del bene pignorato per il quale è stato autorizzato dal giudice (ex art. 560 cpc) ad abitarlo.

Con tale decisione, il tribunale pugliese decide di non condividere la tesi degli istanti, secondo i quali comprendendo il pignoramento (ex art. 2912 c.c.) anche i frutti della cosa pignorata, da ciò scaturirebbe il diritto ad un corrispettivo per l'occupazione dell'immobile da parte del debitore.

Il giudice, invece, ritiene che attraverso la norma appena menzionata il legislatore abbia voluto fare riferimento ai frutti civili già esistenti, o meglio al diverso caso in cui il debitore non abitando l'immobile lo abbia dato in locazione prima del pignoramento.

Ma, nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi in quanto il debitore, che al momento del pignoramento abitava l'immobile, è stato autorizzato dal giudice a continuare ad abitare lo stesso in virtù di quanto espressamente sancito dall'art. 560, secondo comma, cod.proc.civ. (Cosa si rischia quando si occupa indebitamente un immobile?)

Il diritto di abitazione. La pronuncia, quindi, aderisce perfettamente a quella che è la volontà perseguita dal legislatore attraverso l'articolo 560 del codice di procedura civile e cioè quella di garantire la tendenziale prevalenza del diritto di abitazione rispetto al diritto di credito vantato dai creditori. In particolare, tale norma, vuole garantire che il diritto di abitazione del debitore esecutato limitatamente per il periodo che intercorre fra il pignoramento e la vendita coattiva.

La sentenza puntualizza, a tal riguardo, che se non emerge la necessità di liberare l'immobile, perché ad esempio i debitori ostacolano la vendita non permettendone l'accesso, prevale la tutela del diritto di abitazione coerentemente al favor riservato dal nostro ordinamento al diritto di abitazione che assume una posizione di prevalenza rispetto al diritto contrapposto dei creditori della procedura esecutiva che insistono per vedere aumentare l'aumentare del ricavato.

Conseguenze pratiche. Quando il debitore è stato autorizzato dal giudice a continuare ad abitare l'immobile pignorato fino al momento della vendita coattiva, non si può parlare di occupazione abusiva dell'immobile. il riconoscimento del diritto al debitore esecutato di continuare ad abitare l'immobile, ove ne ricorrano le condizioni, può configurarsi come la soluzione meno complessa, ai fini del celere sviluppo della procedura esecutiva, dato che l'eventuale locazione a terzi, anche se garantirebbe dei frutti, rappresenterebbe un vero ostacolo ad una pronta vendita coattiva.

In base a tale ragionamento la sentenza si conclude con la conferma dell'ordinanza impugnata e con la condanna degli opponenti (creditori intervenuti nella procedura esecutiva) alle spese processuali sopportate dal debitore.

Conclusioni. Se esiste autorizzazione del Giudice il debitore, che abbia subito il pignoramento dell'immobile, non è tenuto al versamento di un corrispettivo per il fatto di continuare ad abitare lo stesso.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Taranto, del 18.9.2014 n. 269
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