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Si sacrifica il vicino se non si trovano soluzioni alternative per l'installazione dei ponteggi

Quando è necessario installare un ponteggio nel cortile del vicino.
Ivan Meo 

I proprietari di un fondo confinante, con un altro edificio, devono permettere l'installazione di un ponteggio se non si riescono a trovare altre soluzioni. E' quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2014.

Il caso. Un condominio ricorreva per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una facciata esterna del proprio edificio, confinante con l'immobile di proprietà dei resistenti.

La disposizione codicistica. Ai sensi dell'art. 843, comma 1, c.c., «il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune».

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Il giudice di merito deve valutare se ci siano soluzioni alternative. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, «per stabilire se sussista o meno, nel caso concreto, la necessità cui l'art. 843 c.c. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice di merito proceda ad una complessiva valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio da un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o se, tra più soluzioni sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con il minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio sia del proprietario del fondo che deve subirlo.

Cosicché, ove giunga alla conclusione che il soggetto che chiede il passaggio possa procurarselo altrove con disagi o con costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludere che ricorra il richiesto requisito di necessità» (Cass., n. 1801/2007).

Nessuna alternativa. Nel caso di specie, dalla ctu espletata in corso di causa, emergeva che tutte le soluzioni astrattamente ipotizzabili prevedevano necessariamente l'accesso alla proprietà dei resistenti per l'esecuzione dei lavori.

In particolare, la soluzione prospettata dalla parte resistente, quale quella di utilizzare un piattaforma mobile auto sollevante bicolonna, non era realizzabile.

Inoltre, l'unica alternativa, rispetto all'installazione di un ponteggio tradizionale nella proprietà dei coniugi, era costituita da una piattaforma autocarrata aerea a cestello con bracci articolati e telescopici.

Tuttavia tale soluzione non escludeva il diritto ex art. 843 c.c. del condominio, perché questa avrebbe comunque reso inevitabile l'accesso al fondo di proprietà dei resistenti e avrebbe presentato svantaggi e costi maggiori rispetto al ponteggio tradizionale.

La ctu, in sostanza, indicava il ponteggio quale modalità di lavoro più agevole ed economica.

Alla stregua di tutte queste considerazioni, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. del condominio, ordina ai resistenti di consentire il montaggio e l'installazione nel cortile di loro proprietà di un ponteggio adiacente la facciata nord dell'edificio condominiale per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori; ordina inoltre al condominio di versare una somma a titolo cauzionale a favore dei coniugi per l'eventuale risarcimento dei danni; determina, infine, una somma giornaliera che il condominio dovrà versare a fine lavoro a titolo di indennità ex art. 843 comma 2, c.c..

Danni provenienti da ponteggi: il condominio non può essere tenuto a risarcire

Sentenza
Scarica Tribunale di Catanzaro, sez. II Civile, 20 luglio 2014
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