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Ripartizione spese ponteggio

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Salve,e auguri per l'anno nuovo.

Il quesito che mi riguarda è riferito alla ripartizione dei ponteggi per il ripristino dei balconi e delle pensilline terminali del terrazzo.

Essendo proprietario dei locali a piano terra e quindi non ho balconi dovrei partecipare alla spesa dei terminali del terrazzo.L'amministratore nella ripartizione del ponteggio ha ripartito l'intero importo del ponteggio per i millesimi di proprietà. Secondo me questa ripartizione poteva andare bene se si effettuava il solo lavoro sui terminali, invece visto che il maggior lavoro è sui balconi di proprietà, la ripartizione del ponteggio dovrebbe gravare in misura minore sul lavoro dei terminali.Mi chiedo se vi è una normativa che disciplina questa ripartizione.Se vi può essere utile il condominio è composto da 6 piani con i rispettivi balconi più terminali del terrazzo.

Grazie di cuore e auguri

Si, perchè le pensiline terminali del terrazzo, si presumono condominiali, ma non partecipi al costo dei ponteggi per il rifacimento dei balconi, se aggettanti.

Si ma come si effettua la ripartizione visto che il costo del ponteggio è unico.Comunque grazie

Provo a fari un esempio.

 

A = Costo Ponteggio.

B = Costo Riparazione Balconi.

C = Costo pensilina.

 

Costo Ponteggio per "C" ==> A : (B + C) x C.

Costo Ponteggio per "B" ==> A : (B + C) x B.

 

P.S.: Siamo compaesani...........

Salve,e auguri per l'anno nuovo.

Il quesito che mi riguarda è riferito alla ripartizione dei ponteggi per il ripristino dei balconi e delle pensilline terminali del terrazzo.

Essendo proprietario dei locali a piano terra e quindi non ho balconi dovrei partecipare alla spesa dei terminali del terrazzo.L'amministratore nella ripartizione del ponteggio ha ripartito l'intero importo del ponteggio per i millesimi di proprietà. Secondo me questa ripartizione poteva andare bene se si effettuava il solo lavoro sui terminali, invece visto che il maggior lavoro è sui balconi di proprietà, la ripartizione del ponteggio dovrebbe gravare in misura minore sul lavoro dei terminali.Mi chiedo se vi è una normativa che disciplina questa ripartizione.Se vi può essere utile il condominio è composto da 6 piani con i rispettivi balconi più terminali del terrazzo.

Grazie di cuore e auguri

Mi permetto di dissentire all'interpretazione a mio avviso errata della questione. Il ponteggio è inderogabilmente considerato dalla normativa attuale legge 81/2008 testo unico della sicurezza un costo al 100% di ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta e non come LAVORO A MISURA per cui possano farsi calcoli a carico di solo "alcuni" condomini, come fanno parte al 100% i compensi dovuti al coordinatore nonché direttore dei lavori fra TUTTI i condomini, fanno parte del piano di sicurezza e coordinameto e sono necessari ed obbligatori, pertanto il tuo amministratore ha correttamente ripartito il COSTO DELLA SICUREZZA (ponteggio=100% Oneri di sicurezza) con la tabella di proprietà

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Ma chi ha parlato di sicurezza?

Chi ha parlato di ribasso d'asta?

Allora secondo te chi ha un balcone al primo piano paga l'impalcatura in ugual misura a chi ha un balcone al decimo piano?

E quindi l'art. 1123 c.c.?

In linea generale, la spesa per il ponteggio viene ripartita secondo il criterio con cui si ripartisce la spesa per il lavoro che necessita del ponteggio stesso, se io non ho balconi non pago l'impalcatura per la loro ristrutturazione.

 

--link_rimosso--

Il ponteggio, anche se servisse per tinteggiare la facciata, è un costo della sicurezza al 100%, ripeto non c'entrano né balconi ne altre cose. Del resto se ci pensi bene se un operaio si fa male o peggio muore per qualsivoglia motivo cosa ci azzeccherebbe l'articolo da te citato? (caduta dall'alto, caduta di materiali da imprecisato luogo, scivolamento sulle scale, fulminazione da cavi elettrici, e mettici quello che vuoi anche caduta per la mancanza di un regolare ponteggio, pensi che qualcuna possa esimersi dalle responsabilità perché "non ha un balcone"?)

Lo spiego meglio.

Art. 1123 riguarda la proporzionalità delle spese e dato che le spese dell'impalcatura seguono quello dell'opera principale e queste sono ripartite in proporzione ai propri valori così come previsto dall'art. 1123, ecco qua che c'azzecca.

Lo spiego meglio.

Art. 1123 riguarda la proporzionalità delle spese e dato che le spese dell'impalcatura seguono quello dell'opera principale e queste sono ripartite in proporzione ai propri valori così come previsto dall'art. 1123, ecco qua che c'azzecca.

La sicurezza non può "dividersi" in proporzione, è una e riguarda tutti, come non può dividersi il direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza, la facciata è unica e non può dividersi tra chi ce l'ha e chi no = spesa generale. Oltre che amministratore condominiale sono anche architetto, coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori e redigo spesso e volentieri capitolati d'appalto e computi metrici estimativi e nessuno si è mai lamentato della ripartizione dei costi della sicurezza, cioè dei ponteggi, che ti ripeto per l'ennesima volta sono considerati COSTI DELLA SICUREZZA anche se dovessero servire ad altri scopi, tipo tinteggiature o frontalini di balconi "aggettanti"

La sicurezza non può "dividersi" in proporzione, è una e riguarda tutti, come non può dividersi il direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza, la facciata è unica e non può dividersi tra chi ce l'ha e chi no = spesa generale. Oltre che amministratore condominiale sono anche architetto, coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori e redigo spesso e volentieri capitolati d'appalto e computi metrici estimativi e nessuno si è mai lamentato della ripartizione dei costi della sicurezza, cioè dei ponteggi, che ti ripeto per l'ennesima volta sono considerati COSTI DELLA SICUREZZA anche se dovessero servire ad altri scopi, tipo tinteggiature o frontalini di balconi "aggettanti"

 

Ci rinuncio........................

Eh però la questione è assai interessante, nonché rilevante. In riunione si sono alzati i toni proprio su questa quetione: da un lato chi vede i ponteggi obbligatori per quetioni di sicurezza e dall'altro quanti chiedono l'esonero dalle spese perché abitano al piano rialzato (poco più di un metro da terra) per i quali gli stessi non sono neppure necessari perché si può lavorare benissimo da terra.

Eh però la questione è assai interessante, nonché rilevante. In riunione si sono alzati i toni proprio su questa quetione: da un lato chi vede i ponteggi obbligatori per quetioni di sicurezza e dall'altro quanti chiedono l'esonero dalle spese perché abitano al piano rialzato (poco più di un metro da terra) per i quali gli stessi non sono neppure necessari perché si può lavorare benissimo da terra.

Anche da noi è nata la questione del riparto del costo del ponteggio tra opere private e condominiali, ma alla fine, in comune accordo si ci si è basati secondo l'articolo 1123 c.c. secondo comma: "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne."

Quindi per quanto riguarda i ponteggi che generalmente se utilizzati in ugual modo sono distribuiti come spesa per quota, nel caso di diverso utlizzo ha diritto ad una divisione in base al reale utilizzo, attenzione però che essendo obbligatori per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza indipendentemente dal reale utilizzo, il costo va diviso con la tabella di proprietà.

Quindi in sintesi il ponteggio è stato ripartito per millesimi.

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