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Ponteggio e limitazioni

In un condominio si è appena montato il ponteggio per la ristrutturazione della facciata e dei balconi.

Il ponteggio impedisce ai condomini di parcheggiare le loro auto nei garage, in quanto limita la corsia di accesso agli stessi.

Un condomino, l'unico, si oppone al montaggio del ponteggio chiedendo che venga ancorato all'edificio, con un aggravio di spesa non indifferente, per permettergli di entrare nel suo garage. Oppure chiede che gli venga indennizzato il mancato uso del suo garage.

Per me la sua richiesta non sta nè in cielo nè in terra. Esistono sentenze in merito?

 

Quanto alle modalità della ristrutturazione con ponteggio fisso vi è gia idonea delibera vincolante per la minoranza dissenziente.

Quanto all'opposizione e conseguente richiesta di indennizzo avanzata dall'unico dissenziente, essa è infondata.

Art. 843 c.c. (Accesso al fondo)

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Saluti

Dissento con Albano59: se il ponteggio causa un disagio, esso è meritevole di indennizzo. Ricordo una sentenza, al riguardo, di un condomino che chiedeva un indennizzo al condominio per il mancato utilizzo del proprio giardino privato a causa del ponteggio. Ebbene, il giudice gli concesse un risarcimento per il danno al giardino e un indennizzo giornaliero per il mancato utilizzo del giardino. E se al condomino che non può mettere la propria auto nel garage e la deve lasciare in strada gliela graffiano o addirittura gliela rubano? Saluti.

Non è l'unico condomino a dover lasciare l'auto fuori, ma la cosa vale per tutti, nessuno escluso. Il problema è che lui era l'unico contrario ai lavori e, quindi, trova tutti i motivi per creare problemi.

 

Come principio generale, se un ponteggio causa un disagio, esso non è un danno come definito dall'art 843 c.c.

Poi che esistano casi particolari in cui un disagio sia stato riconosciuto da un giudice, può essere, ma meglio sarebbe conoscere anche gli estremi di quelle sentenze, tanto per comprendere i motivi che hanno indotto quel Giudice di turno a riconoscere ammissibile la valutazione del disagio.

Saluti

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