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Giorni in cui si può prendere visione dei registri condominiali, alcune precisazioni

I registri condominiali e la loro visione. Alcune precisazioni.
Avv. Alessandro Gallucci 

Sempre più spesso di giungono quesiti e lamentale in merito alle corrette modalità di consultazione dei registri condominiali.

Siccome la norma che regolamenta questo diritto di accesso, se letta distrattamente, può creare qualche equivoco è utile illustrare come dev'essere applicata in termini strettamente pratici.

L'articolo di riferimento è il 1129 del codice civile e più nello specifico il suo secondo comma che sull'argomento recita:

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica [...] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.

Prima di entrare nel merito è utile ricordare che i registri cui si fa riferimento sono:

a) il registro di contabilità;

b) il registro di anagrafe condominiale;

c) il registro dei verbali e dell'allegato regolamento condominiale;

e) il registro di nomina e revoca degli amministratori dell'edificio.

I documenti giustificativi (le fatture, per intenderci) possono essere visionate dai condòmini (e dai conduttori) in qualunque momento e previa richiesta all'amministratore, ma non v'è obbligo per quest'ultimo di mettere a disposizione come i registri (art. 1130-bis c.c.).

Torniamo all'argomento che ci interessa.

I registri condominiali dopo l'entrata in vigore della “riforma”: che cosa cambierà per condomini ed amministratori?

Al momento dell'accettazione dell'incarico e ad ogni suo rinnovo l'amministratore indica:

a) il luogo in cui si trovano i registri;

b) i giorni e le ore in cui ogni interessato può prendere visione.

Si badi: ciò che spesso sfugge è un elemento fondamentale ossia che gli interessati possono prendere visione previa richiesta all'amministratore.

Un esempio pratico può chiarire ulteriormente questo aspetto. Si suppongo che l'amministratore abbia comunicato che i registri sono tenuti presso il suo studio e qui consultabili ogni venerdì dalle 16 alle 19. Ciò non vuol dire che i condòmini possono presentarsi ogni venerdì senza dare preavviso, ma devono comunque chiedere un appuntamento per esercitare il loro diritto.

In relazione al giorno ed alle ore può anche accadere che l'amministratore specifichi che i registri sono consultabili ogni primo venerdì del mese, oppure ancora che la consultazione è possibile il primo e l'ultimo venerdì del mese o un altro giorno.

In buona sostanza la scelta della periodicità è rimessa alla discrezionalità dell'amministratore, nel limite, aggiungiamo noi, della sua compatibilità con l'esercizio del diritto da parte dei condòmini. È evidentemente elusivo del disposto normativo consentire la visione la domenica dalle 22 alle 24.

Al pari di questi aspetti, chiaramente l'amministratore dovrà favorire il più rapido esercizio del diritto di consultazione evitando di fissare appuntamenti oltre modo lontani con il solo intento di scoraggiare questa possibilità.

Ricordiamo che anche in presenza di un sito internet condominiale, che contenga questi documenti, l'amministratore è comunque tenuto ad indicare quanto specificato dall'art. 1129, secondo comma, c.c.

Sito internet condominiale, le responsabilità dell'amministratore

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