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franco860

Diritti dei conduttori, visione atti e convocazione assemblea

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Buon giorno a tutti, sono un conduttore da giugno 2014, in un condominio di 54 unità

ieri ho chiesto all'amministratore di poter avere in visione i registri condominiali ed una quindicina di documenti di spesa, visto che il 27 prossimo c'è l'assemblea di bilancio, alla quale non sono stato invitato, ho avuto notizia della sua convocazione dal mio locatore. Dall'amministratore ho avuto solo il bilancio consuntivo 2014 e quello preventivo 2015. Specifico che la ripartizione delle spese tra locatore e conduttore viene fatta dall'amministratore e che al conduttore viene inviato il conto da pagare in quattro rate con scadenza: 15/3/2015 - 15/4/2015 - 15/7/2015 - 15/10/2015. Con la prima rata viene sommato anche il saldo al 31/12/2014. Poichè ritengo ci siano molte lacune e ripartizioni ingiuste ho fatto la richiesta di visione.

Vi riporto testualmente la mia richiesta (via mail):Oggetto: richiesta visione documenti. Il sottoscritto conduttore dell’appartamento di proprietà …….. sito al ……. , con la presente chiede di poter avere in visione i seguenti documenti: 1) Registro di contabilità; 2) Registro verbali assemblee; 3) Registro anagrafe condominio; 4) Regolamento condominiale e relativi allegati; 5) Contratto manutenzione ascensore; 6) Contratto per la fornitura dell’acqua potabile; 7) Documenti giustificativi di spesa seguenti:……… Si chiede cortesemente di poter accedere alla visione alle ore 11,00, o, se fosse possibile e preferibilmente, anche di pomeriggio dalle 15.45 alle 19.30, dei prossimi giorni, prima dell’assemblea.

 

Questa è sua risposta (via mail): La presente deve considerarsi inviata all’amministrazione della ……locatore, e per conoscenza al conduttore, per rappresentarVi che ai sensi di legge la richiesta in oggetto da parte del Signor ….conduttore è ammissibile solo se richiesta dalla proprietà.

Ricordo infatti che il conduttore neppure può partecipare alle riunioni in quanto nel caso in oggetto il condominio non è dotato di impianto centralizzato di riscaldamento.

Inoltre tale richiesta documentale è gravata di oneri di copia che qualcuno dovrà sostenere.

Scusate ma alle assemblee in base alla nuova regolamentazione del Codice Civile non devono essere convocati anche i conduttori?

Il diritto di visione e di eventuale copia non è assicurato anche ai conduttori in ogni tempo?

Nella ripartizione delle spese pago anche il 50 % del compenso dell'amministratore, oltre alla quasi totalità delle altre spese e non avrei neanche il diritto di vedere direttamente i documenti giustificativi di spesa?

 

Grazie a quanti vorranno aiutarmi nel chiarire dal punto di vista legale la situazione, e delle eventuali risposte da dare a tale amministratore.

1. Scusate ma alle assemblee in base alla nuova regolamentazione del Codice Civile non devono essere convocati anche i conduttori?

2. Il diritto di visione e di eventuale copia non è assicurato anche ai conduttori in ogni tempo?

3. Nella ripartizione delle spese pago anche il 50 % del compenso dell'amministratore, oltre alla quasi totalità delle altre spese e non avrei neanche il diritto di vedere direttamente i documenti giustificativi di spesa?

1. Si, quando si tratta del riscaldamento/condizionamento dove il conduttore ha il diritto di voto e quando si tratta di modificare altri servizi comuni dove il conduttore non ha diritto di voto. (art 10 legge 392/78)

2. Si, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. (art. 9 legge 392/78)

3. Si, vedi nr. 3.

 

La Corte di Cassazione 4 giugno 1998 n. 5485 , pronunciandosi in materia di rapporti tra locatore e inquilino, ha statuito, analogamente, che il conduttore può rivolgersi "direttamente" all'amministratore e non al proprio locatore, per l'esame dei documenti giustificativi delle richieste di rimborso in forza del contratto di locazione, perché tale documentazione è custodita dall'amministratore che, eventualmente, è tenuto ad esibirla anche nel giudizio che dovesse essere instaurato tra il condòmino ed il proprio conduttore.

Comunque ritengo che tutto questo sia limitato solamente alla visione delle documentazioni che riguardano l'inquilino e l'appartamento locato

 

Dal Vademecun del Garante della Privacy

Ciascun condomino, ma anche ogni partecipante alla vita condominiale (ad esempio il “locatario conduttore” di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile.Presentando domanda all’amministratore,l’interessato può quindi accedere a tutti i dati alui riferiti (sono esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condòmini singolarmente intesi o all’intera compagine condominiale).In caso di mancato o inidoneo riscontro,il cittadino può rivolgersi al Garante o all’autorità giudiziaria.

I singoli condòmini non possono appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla normativa privacy (art.7 del Codice) per consultare le informazioni riferibili all’intera compagine condominiale: ad esempio, il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo.Tale specifico diritto, infatti, spetta all’amministratore (o altra persona munita di apposito incarico da parte della compagine condominiale),mentre il singolo condomino può richiedere l’accesso solamente ai propri dati personali.Naturalmente ogni condomino può conoscere tutte le informazioni relative all’intera gestione condominiale in base ad altre norme dell’ordinamento,ed in particolare alle disposizioni del codice civile.

Un condomino, ma anche ogni altra persona direttamente interessata, ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano. Se tali dati sono trattati in violazione di legge può chiederne la trasformazione informa anonima, il blocco o la cancellazione. Può anche opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali. In caso di mancata o non adeguata risposta alla propria richiesta,il cittadino può presentare ricorso al Garante o all’autorità giudiziaria.

L'inquilino ha diritto di voto per le spese che gli competono e se non convocato può impugnare la delibera inerenti tali spese.

L'inquilino ha diritto di voto per le spese che gli competono e se non convocato può impugnare la delibera inerenti tali spese.
L'inquilino ha diritto di voto solamente alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria (Legge 392/78). Nessun altro voto è lecito all'inquilino fatto salvo non sia delegato da qualche condomino e/o da suo locatore.

E può impugnare se non convocato quando ha il diritto di voto ovvero quando si tratta della gestione del riscaldamento/condizionamento, ma non per altre delibere.

- E può impugnare se non convocato quando ha il diritto di voto ovvero quando si tratta della gestione del riscaldamento/condizionamento, ma non per altre delibere -.

Ha dimenticato che può impugnare anche per le spese che gli competono.

Per le spese che gli competono (o non gli competono) la controparte dell'inquillino non è il Condominio, bensì colui che insieme all'inquillino ha firmato il contratto di locazione, ovvero il suo locatore.

Nei rapporti con il Condominio il conduttore è legittimato ad agire al pari di altro condomino solo per ciò che riguarda le spese ordinarie di riscaldamento e condizionamento, salvo patto contrario.

Forse anni addietro.

Per le spese che gli competono (o non gli competono) la controparte dell'inquillino non è il Condominio, bensì colui che insieme all'inquillino ha firmato il contratto di locazione, ovvero il suo locatore.

Nei rapporti con il Condominio il conduttore è legittimato ad agire al pari di altro condomino solo per ciò che riguarda le spese ordinarie di riscaldamento e condizionamento, salvo patto contrario.

Lei non potrebbe mai aspirare a diventare un mio conduttore, con siffatte sparate estemporanee fuori luogo e soprattutto basate sul nulla.

Approfitto della cortese collaborazione, visto che ad oggi ne l'amministratore ne il mio locatore, non mi hanno dato altre risposte alla mia richiesta. Poiché non ho intenzione di tralasciare niente, chiedo a Voi se l'amministratore ed il locatore hanno l'obbligo di avere e far conoscere la loro PEC (posta elettronica certificata) onde evitare spese, che purtroppo non posso permettermi, di solleciti e diffide o altre comunicazioni di carattere simile. Io ho già comunicato ad entrambi la mia. Ho cercato senza risultati sul sito di infoimprese.it.

Grazie per la Vostra collaborazione.

La Pec non è obbligatoria ne per l'amministratore come tale, ne per il locatore, per cui se loro ne sono provvisti non hanno l'obbligo di comunicare il loro indirizzo.

Possono però per cortesia comunicarlo, ma ripeto non è per loro un obbligo.

va bene per il locatore non avere la pec, ma per l'amministratore o il condominio oggi ha una logica avere la pec. Nel mio caso l'amministratore è anche un libero professionista perciò la pec la possiede di certo. Utilizzare la pec vorrebbe dire risparmiare non pochi euro, con 54 unità immobiliari nel condominio. Ho invitato l'amministratore ad utilizzare la pec, non si è degnato neanche di rispondere. Nel 2014 si è speso 226€ di cancelleria per la convocazione dell'assemblea ordinaria, più 178 di raccomandate. Non capisco perché gli amministratori non sono così poco collaborativi.

Sinceramente , Pre riforma si convocavano solo i proprietari e solo loro

anche se, per il riscaldamento, alcuni non convocavano i proprietari ma solo gli inquilini

 

ora, post riforma, i proprietari si convocano sempre (così come si sarebbe dovuto sempre fare) e gli inquilini solo per riscaldamento

Sul diritto di visione atti dei conduttori, sulla base delle disposizioni combinate: del comma 3 art. 9 L.392/78, del comma 2 dell’art. 1129 C.C., del comma 5 art. 1130 bis C.C., quando si parla di accesso la parola condomini è sparita e sono subentrati nuovi termini come “ogni interessato” od “aventi diritto”, oppure “titolari dei diritti personali”. Credo che i conduttori rientrino chiaramente tra coloro che la legge ha ridefinito aventi diritto all’accesso.

Da quanto sento dalle Vostre risposte sembrerebbe che la legge non sia così tanto chiara. E’ così?

Grazie ancora a tutti.

Hai diritto pure tu di visionare

se vuoi estrarre copia però non puoi sottrarti dal pagamento del dovuto

io ad esempio prendo 1,13 euro , oltre oneri, a pagina anzi a facciata

se vuoi copia

Neanche Lei un mio amministratore.

Lei non potrebbe mai aspirare a diventare un mio conduttore, con siffatte sparate estemporanee fuori luogo e soprattutto basate sul nulla.

Eventualità impossibile a concretizzarsi... perché non sono un amministratore 😉

Ieri son stato a vedere i documenti giustificativi di spesa, l'amministratore in estremis mi ha acconsentito la sola visione, per evitare di pagare i costi di copia ho fatto le foto col cellulare dei documenti interessati. D'altronde il cellulare in questo caso è utilizzato come fotocopiatore. Certo è che gli amministratori non lavorano per la trasparenza, con costi di copia così alti.

Nemmeno io conduttore, ma da buon pensionato seguo una associazione di inquilini.

Eventualità impossibile a concretizzarsi... perché non sono un amministratore 😉

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