Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Condominio gestito da una società e firma dell'avviso di convocazione dell'assemblea

E' valido l'avviso di convocazione dell'assemblea firmato dal socio non dal legale rappresentante della società
Avv. Alessandro Gallucci 

È valido l'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio gestito da una società in accomandita semplice firmato da uno dei soci accomandanti e non dall'accomandatario che ne ha la legale rappresentanza?

È questa la domanda cui, nella sostanza, è stata chiamata a rispondere la Corte di Cassazione con la sentenza n. 335 resa mediante deposito in cancelleria il giorno 10 gennaio 2017.

Il caso: una condomina impugnava una delibera assunta dall'assembla del condominio al quale partecipava lamentando, tra le altre cose, che l'avviso di convocazione della riunione riportava la firma di una persona diversa dal legale rappresentante.

In sede di merito il condominio si difendeva affermando che nessuna illegittimità poteva essere riscontrata: l'avviso era stato redatto su carta intestata della società gestrice e sebbene la firma vicina al timbro della società non fosse del legale rappresentante della stessa, essa era riconducibile ad un socio accomandante (ossia persona che conferisce quota nella società e rispetto a questo conferimento si obbliga, senza poter assumere incarichi di amministrazione, pena il essere considerato nei rapporti con i terzi socio accomandatario, con responsabile illimitata).

I giudizi di merito si concludevano con la sconfitta del condominio: l'avviso era viziato perché non firmato dal legale rappresentate e quindi la delibera doveva essere annullata. Da qui il ricorso in Cassazione della compagine: ricorso accolto.

Motivo: dal complesso della documentazione prodotta non poteva affermarsi l'illegittimità del deliberato, essendo lo stesso comunque riconducibile alla società amministratrice.

Si legge in sentenza che innanzitutto in termini generali “all'accomandante è consentito il compimento di atti di amministrazione e di operazioni gestorie, purché ciò avvenga nel quadro di un rapporto di subordinazione all'accomandatario o in base a procura speciale a lui rilasciata per singoli affari (Cass. 4824/86)” (Cass. 10 gennaio 2017 n. 335).

Convocazione dell'assemblea su carta intestata non sottoscritta dall'amministratore di condominio.

In questo contesto, specifica la Corte con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio oggetti di contestazione, la sentenza di appello era illegittima in quanto il giudicante non si sarebbe dovuto fermare alla circostanza che la firma presente sul foglio della società non fosse quella del legale rappresentante, ma avrebbe dovuto indagare (sulla base della documentazione prodotta in atti) ma:

avrebbe dovuto valutare se dall'uso della carta intestata della società (e dalla circostanza - la cui omessa considerazione viene lamentata col secondo mezzo di gravame - che la sigla di (…) era stata apposta sopra la dicitura (…) posta in calce all'avviso non emergesse che la persona fisica che aveva sottoscritto l'avviso avesse speso il nome della società amministratrice; cosicché a tale società andasse giuridicamente imputata la provenienza dell'avviso di convocazione secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria” (Cass. 10 gennaio 2017 n. 335).

Meglio che l'avviso di convocazione sia firmato dal legale rappresentante della società amministratrice, ma ove così non fosse, non è di per sé automatico che lo stesso debba essere considerato invalido.

Allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale

Sentenza
Scarica Cass. 10 gennaio 2017 n. 335
  1. in evidenza

Dello stesso argomento