In tema di delibere condominiali, fra i presupposti di validità v'è l'analitica indicazione, a verbale, dei nomi dei partecipanti, dei votanti e delle loro rispettive quote di millesimi. Ciò per poter successivamente verificare, anche ai fini dell'impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse. (Tribunale di Roma, sentenza 8 novembre 2016 n. 20744).
La vicenda. Gli attori, proprietari di unità immobiliari all'interno dello stabile, convenivano in giudizio il condominio chiedendo l'annullamento delle delibere assembleariimpugnate per le seguenti ragioni.
Gli istanti sostenevano l'invalidità delle deliberazioni, giacché in esse non erano stati indicati partitamente i nomi dei partecipanti intervenuti di persona (o a mezzo delega); inoltre, non era stato verbalizzato il numero dei votanti favorevoli e contrari, con relativa menzione dei millesimi e si era superato il numero massimo di deleghe per persona stabilito nel regolamento condominiale.
In particolare, taluno era intervenuto con ben sette deleghe (a fronte delle tre consentite) e lo stesso attore con quattro deleghe [1].
La sentenza. Il Tribunale adito rigetta la domanda degli attori e li condanna alla refusione delle spese di lite(Trib. Roma, 08.11.2016 n. 20744).
Secondo il giudice, infatti, «fra i presupposti di validità delle delibere del condominio […] vi è l'analitica indicazione, a verbale, dei nomi dei partecipanti, dei votanti e delle loro rispettive quote di millesimi.
Ciò per poter successivamente verificare, anche ai fini dell'impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse» (Cass. 10329/98, Cass. 697/00 e Cass. 24132/09).
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