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Spese personali nelle ripartizioni anche con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi

L'assemblea può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino solo se queste traggono fondamento da provvedimenti giurisdizionali.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

L'assemblea di condominio può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino solo se queste traggono fondamento da provvedimenti giurisdizionali, ancorché provvisti di efficacia provvisoria (come il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione al codice civile).

Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null'altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all'attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto la liquidazione è giudiziale.

Risulta, invece, irrilevante dibattere sul fatto che essa sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione al codice civile, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d'appello, del pari esecutiva, ma ancora ricorribile.

Con Ordinanza del 18 gennaio 2016 n. 751, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, haaddedito al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo per quote condominiali non pagate.

Il caso. Un condòmino dei tanti ha deciso di impugnare la delibera assembleare che approvava il rendiconto condominiale.

Nel documento contabile gli erano stati imputate le spese legali liquidate in un decreto ingiuntivo provvisto di formula esecutiva, a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Nell'atto di citazione notificato alla compagine ha lamentato però la nullità della deliberazione, siccome il provvedimento monitorio da cui prendeva spunto l'addebito personale costituiva motivo di opposizione giudiziale (che, all'epoca dell'approvazione del citato rendiconto, era ancora pendente innanzi all'autorità giudiziale).

Il condominio opposto si è costituito in giudizio affermando che l'addebito personale era stato imputato regolarmente sulla scorta di un titolo giudiziale provvisto di efficacia esecutiva, anche se il merito era ancora sotto le scure del giudizio. Ergo, il relativo operato doveva ritenersi scevro di censure.

La Sentenza. Il caso prospettato è giunto, in tutta la sua portata, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, che, in punto, è stata così interrogata sulla legittimità o meno di simili deliberazioni.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ritiene affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.

La Suprema corte ha più volte affermato che il vizio di nullità, a norma dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatto valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea, ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione e a condizione che con tale voto non abbia però espresso l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (tra le tante, Cass., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696).

Il caso di specie, tuttavia, è stato ritenuto diverso da quello preso in considerazione dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nella quale l'assemblea aveva posto a carico del singolo condomino la spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma dovuta per il consumo di acqua a carico dello stesso condomino (spese stragiudiziali).

Nella vicenda oggetto di disamina, infatti, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione…”.

Sulla scorta di quanto sopra, è stata ritenutalegittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo.

Conclusione. Nel rendiconto condominiale possono, pertanto, addebitarsi ai singoli condòmini le spese legali che traggono fondamento da un titolo giudiziale, anche se provvisto di efficacia esecutiva provvisoria (cfr, ad esempio, un decreto ingiuntivo ottenuto a norma dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al codice civile).

L'orientamento in disamina risulta ben recepito dalla stessa giurisprudenza di merito, la quale pare costante nel ritenere la nullità delle statuizioni assembleari che, diversamente, imputano ai singoli condòmini spese frutto di autoliquidazione, seppur contenute in seno a rendiconticondominiali (da ultimo, cfr Tribunale di Milano 28.12.2016).

Decreto ingiuntivo, facciamo chiarezza sui tempi necessari...

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione - ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751
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