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Il decreto non si può chiedere contro il condominio ma solo contro i condomini morosi. Così la pensa il Tribunale di Reggio Emilia

Secondo il tribunale emiliano il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti non andrebbe richiesto nei confronti del Condominio,ma solo nei confronti dei condomini morosi.
Avv. Enrico Morello 

Secondo il tribunale emiliano il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti non andrebbe richiesto nei confronti del Condominio, che addirittura non sarebbe legittimato a riceverlo, ma solo nei confronti dei condomini morosi. Questa la sorprendente decisione (almeno a leggere la decisione stessa e non gli atti di causa) presa dal Tribunale per decidere una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio, in persona dell'amministratore, contro un fornitore che non essendo stato pagato reclamava il saldo delle proprie spettanze.

I fatti: un mancato pagamento di una serie di fatture dava origine alla richiesta di ingiunzione, da parte del creditore, nei confronti del Condominio committente. Il decreto veniva concesso e notificato. Faceva seguito l'opposizione da parte del Condominio e la conseguente instaurazione del giudizio ordinario.

Il condominio proponeva vari motivi di opposizione tra i quali: la non corrispondenza tra il soggetto destinatario dell'ingiunzione ed il soggetto opponente, l'assenza di procura alle liti nella copia notificata del decreto ingiuntivo, la mancanza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria nonché, per ultimo, "per aver proposto la domanda di condanna nei confronti del Condominio e non già dei singoli condomini morosi, in violazione del principio di parziarietà dell'obbligazione sancito anche dall'articolo 1123 c.c.".

Tale ultima eccezione, inopinatamente, veniva giudicata accoglibile dal Tribunale che infatti revocava il decreto con conseguente condanna alle spese legali del ricorrente.

Sul punto, tra l'altro, l'opposto faceva presente di non contestare la correttezza del principio giuridico invocato dal Condominio attinente alla natura parziaria delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse dei singoli condomini (Cass. Sez. Un. N. 9148/2008, Cass Civ. n. 14530/2017) e la responsabilità di questi solo dopo l'escussione dei condomini morosi, ma riteneva ciò nonostante legittimo aver formulato la richiesta nei confronti del Condominio e non, appunto, come preteso dall'opponente, dei singoli condomini.

Il Tribunale, come detto, rigettava tale argomentazione ritenendo che il creditore, a suo dire, avrebbe dovuto, per ottenere la soddisfazione del proprio credito, dapprima agire nei confronti del Condominio per ottenere in via monitoria o con procedimento sommario d cognizione o cautelare la consegna della documentazione atta ad individuare i condomini morosi, ed in seguito richiedere l'ingiunzione in via parziaria (cioè ognuno per la propria quota) solo nei confronti di questi ultimi.

Secondo il Decidente, quindi, l'errore del creditore sarebbe stato quello di chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio violando, in questo modo, il principio della parziarietà dei condomini verso i crediti fatto proprio, come è noto, dalla cassazione a sezioni unite con la celeberrima decisione del 2008 poc'anzi richiamata.

Decreto ingiuntivo contro il condòmino, omessa convocazione e tempi di convocazione

E' evidente il fraintendimento nel quale è caduto il Tribunale . Partendo proprio dalla decisione del 2008 che ha sancito il principio della parziarità a sfavore di quello della solidarietà, infatti, è ovvio che tale principio verrebbe violato se si chiedesse l'intero importo in via solidale ad un solo condomino, moroso o meno, ma non certo se, correttamente, si ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio.

Del resto, essendo il Condominio come è pacifico non munito di personalità giuridica (se non eventualmente a tutto concedere secondo taluni autori in forma attenuata) non si può ritenere sia soggetto giuridico differente dalla totalità dei singoli condomini, e quindi è del tutto legittimo che l'ingiunzione venga emessa nei suoi confronti.

Ciò che la Cassazione aveva inteso evitare per ragioni di giustizia sostanziale ancor prima che di diritto nel 2008, piuttosto, è che (come era effettivamente successo con grande risonanza mediatica in quei giorni) un singolo condominio si vedesse espropriato l'alloggio per non riuscire far fronte, da solo, ai debiti dell'intero stabile.

I diversi orientamenti in materia, ante e post riforma del condominio.

La Cassazione , tuttavia, ne in quel caso ne successivamente ha mai espresso un parere come quello ora fatto proprio dal tribunale emiliano: in sostanza mai si è detto che il decreto non possa essere richiesto nei confronti del Condominio ma solo dei singoli condomini.

Quello che non si può fare secondo il confuso ed infelice sistema introdotto dal legislatore del 2012 con la nota riforma (L. 220/2012), sono due cose: aggredire i beni dei condomini virtuosi senza prima aver escusso quelli morosi, agire contro un singolo condomino (moroso o virtuoso) per l'intero credito.

Ma tali principi non vengono minimamente violati se il decreto viene, correttamente, richiesto e concesso nei confronti del condominio e non (anche) dei singoli condomini.

Un conto, infatti, è ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio, cosa perfettamente legittima, altra cosa è violare il principio della parziarietà agendo in via esecutiva contro un singolo condomino reclamando il pagamento dell'intero credito.

Sentenza
Scarica Tribunale ReggioEmilia Sentenza n.292del22 02 2018
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