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Opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali. Ripartizione della competenza per valore tra giudice di pace e tribunale.

Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale.
Avv. Dolce Rosario 

Il Giudice di Pace non è in grado di spogliarsi della cognizione sull'intera causa, laddove l'opposizione a decreto ingiuntivo contenga una domanda riconvenzionale in grado di superare la propria competenza per valore

L'articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile stabilisce che per la riscossione degli oneri condominiali l'amministratore, senza bisogno di rivolgersi all'assemblea dei condòmini, può chiedere ed ottenere un Decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi. Ma gli oneri condominiali non sono prededucibili?

Laddove l'ingiunzione di pagamento sia giustificata sulla scorta di un piano di ripartizione approvato assemblearmente, essa (ingiunzione) può essere assistita dalla formula esecutiva del “Comandiamo…”. Ciò consentirebbe, quindi, alla compagine ricorrente di potere agire esecutivamente per il recupero del credito vantato.

Avverso però al Decreto ingiuntivo e/o all'eventuale atto di precetto ciascun condòmino è in grado di formulare opposizione. Il tenore delle contestazioni può essere il più svariato. Certamente, questi non sarà in grado di contestare, in tale sede, la delibera con la quale è stato approvato il rendiconto, per le ovvie questioni di incidentalità tra i giudizi.

Ma il condòmino di turno, toccato dalla notifica di un ingiunzione di pagamento per crediti condominiali, è astrattamente in grado non solo di difendersi avverso la pretesa pecuniaria mossa in sé, ma, addirittura, di passare al contrattacco ivi formulando una cosiddetta domanda riconvenzionale. Anche qui il contenuto della stessa domanda può essere alquanto eterogeneo.

Talvolta una simile domanda è in grado anche di incidere anche sulla competenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, ove funzionalmente competente alla trattazione della causa sulla relativa opposizione. Rendiconto approvato, morosità e decreto ingiuntivo

La disamina della questione è stata appena affrontata dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 21 maggio 2015.

Il Caso. Il condòmino Caio ha proposto opposizione, innanzi all'ufficio del giudice di Pace di Torre del Greco, avverso un Decreto ingiuntivo emesso da codesta autorità giudicante, stante l'asserito mancato pagamento degli oneri condominiali straordinari (rifacimento facciata).

Nello stesso tempo, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale, volta ad accertare il costo complessivo delle opere straordinarie.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza, ha ravvisato la propria incompetenza per valore alla trattazione della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, contestualmente, ha dichiarato la propria incompetenza alla trattazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, rimettendo la causa per l'intero avanti al Tribunale.

Il Tribunale di Torre del Greco, innanzi a cui la causa è stata riassunta, ha, a sua volta, richiesto d'ufficio l'esperimento del regolamento di competenza.

Il provvedimento. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Tribunale ricorrente riconoscendo la competenza dell'ufficio del Giudice di pace di Torre del Greco a conoscere, quanto meno, la causa di opposizione al Decreto ingiuntivo.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il Decreto ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione.

Ne consegue – continua il Decidente – che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace, sia proposta domanda riconvenzionale eccedente, come nella specie, i limiti di valore della competenza del predetto giudice (ndr, pari a € 5.000,00), questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra (la riconvenzionale) al giudice superiore.

In conclusione, il Giudice di Pace ogni qual volta riceva l'opposizione a un decreto ingiuntivo, corredata di domanda riconvenzionale, dovrà semplicemente accertarsi che il valore della stessa, sommato a quello del provvedimento monitorio, non sfori il limite soglia della propria competenza ratione valoris; se del caso, ove ciò accadesse, dovrà rimettere al Tribunale la porzione della controversia esorbitante il limite del valore (legata, per l'appunto, alla riconvenzionale), trattenendo, viceversa, quella afferente la mera opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto connessa ad una competenza in sé funzionale e inderogabile.

Decreto ingiuntivo, come fare se il condomino presenta opposizione

Sentenza
Scarica Ordinanza Corte Suprema di Cassazione, Sez. Vi Civ., maggio 2015
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