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Cambio colore della facciata e alterazione del decoro architettonico dell'edificio

Decoro architettonico e cambio del colore della facciata.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di decoro architettonico di un edificio in condominio può ritenersi lecita la deliberazione dell'assemblea condominiale con la quale sia stato deciso il cambio del colore della facciata dell'edifici.

Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 1000 depositata il cancelleria il 24 febbraio 2016.

Il caso: un condomino impugnava la delibera assunta dall'assemblea condominiale chiedendone l'invalidazione perché riteneva la stessa lesiva del decoro architettonico dell'edificio.

In pratica il condominio aveva deliberato, in occasione di lavori di rifacimento della facciata, di cambiare il colore della medesima in banco panna rispetto all'originario bianco semplice ed anche di cambiare il tipo di pittura da graffiato a liscio.

Secondo il condomino questi interventi rappresentavano un'innovazione – non deliberata regolarmente – e comunque erano da considerarsi lesivi dell'estetica dell'edificio.

Del decoro architettonico e delle varie questioni che lo riguardano ce ne siamo occupati molte volte. In breve, che cos'è: esso viene definito come l'insieme delle linee e degli ornamenti che sia pur in modo estremamente semplice caratterizzano l'estetica dell'edificio.

Il codice civile non lo include nel novero dell'elenco dei beni comuni (art. 1117 c.c.), ma non sorgono dubbi sul fatto che lo sia.

Materia scivolosa quella del decoro, in quanto le valutazioni estetiche, al di là di punti di riferimento oggettivi, sono rimesse in larga parte alla discrezionale valutazione del giudicante.

Come dire: in materia di decoro ogni caso è storia a sé, specie laddove la controversia non venga portata fino alla Corte di Cassazione, la quale comunque chiarisce che la valutazione dell'eventuale alterazione del decoro adeguatamente motivata è incensurabile. Insomma rispetto al decoro è difficile dare indicazioni che abbiano una valenza generalizzata.

La sentenza n. 1000/16 dal Tribunale di Bari, tuttavia, rappresenta per chiarezza della motivazione un provvedimento meritevole di menzione in quanto pone in luce degli aspetti che sia pur riferiti al caso specifico non possono non avere valore generale.

Quanto agli elementi che devono portare alla valutazione dell'alterazione del decoro, il giudice barese ricorda che l'Autorità Giudiziaria chiamata a decidere in merito, “per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un' utilità la quale compensi l' alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.

Come dire: l'alterazione dev'essere peggiorativa nonché economicamente valutabile.

In questo contesto si inseriscono le sue valutazioni in merito alla legittimità del cambio di colore della facciata dell'edificio.

La coloritura della facciata condominiale: procedure ed adempimenti

Si legge in sentenza chenel caso di specie, deve ritenersi pacifico che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione condominiale, veniva deliberata la tinteggiatura della facciata con il color bianco panna rispetto al preesistente color bianco semplice e che veniva praticata la pittura liscia rispetto a quella originaria graffiata.

È evidente dunque che tali interventi non alterano l'entità sostanziale della facciata condominiale, non turbano il preesistente decoro architettonico attesa la sostanziale identica colorazione ma, anzi, ne rendono più comodo e duraturo il godimento preservandone la colorazione, come noto, esposta alle intemperie e agli agenti atmosferici.

L'utilità tanto del color bianco panna quanto della pittura liscia - che facilita il fluire dell'acqua piovana rispetto al graffiato - è dunque innegabile” (Trib. Bari 24 febbraio 2016 n. 1000).

Elementi utili da tenere in considerazione a livello generale alla luce di questa pronuncia:

a) il cambio di colore della facciata non rappresenta un'innovazione;

b) il cambio di colore della facciata non è automaticamente considerabile alterazione del decoro architettonico dell'edificio.

Per quale motivo il comune non può imporre il colore della facciata?

Sentenza
Scarica Trib. Bari 24 febbraio 2016 n. 1000
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