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Spetta al giudice ordinario la competenza sulla sopraelevazione abusiva

Danno subito dalla sopraelevazione realizzata da un vicino. Sul risarcimento dovrà decidere il giudice ordinario.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il proprietario di un immobile si lamenta per il danno subito dalla sopraelevazione realizzata da un vicino. Sulla domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento dovrà decidere il giudice ordinario.

“Appartiene alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria la controversia di un'azione risarcitoria avanzata dal proprietario di un'immobile sito in Taormina, che è stato danneggiato da una sopraelevazione abusiva e questa azione era stata proposta sia nei confronti del proprietario dell'immobile abusivo, sia nei confronti del Comune che non aveva ingiunto ed eseguito la demolizione.

L'ordinanza ha precisato che la domanda del proprietario danneggiato in questa controversia riguardava il comportamento materiale dell'Amministrazione comunale, che non aveva provveduto alla demolizione delle opere abusive”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con l'ordinanza del 16 dicembre 2016 n. 25978 in merito alle costruzioni abusive.

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I fatti di causa. Con atto di citazione, Tizio conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Messina, la società Beta e il Comune, deducendo di essere proprietario di un prestigioso immobile ubicato in Taormina, che sarebbe stato gravemente pregiudicato, per la perdita del panorama in precedenza goduto, per effetto di una sopraelevazione abusiva realizzata dalla società Beta, e della quale il Comune avrebbe omesso di ingiungerne ed eseguirne la demolizione.

Costituendosi in giudizio, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la causa petendi della domanda svolta nei suoi confronti imperniata su un'omessa attivazione di poteri di tipo sanzionatorio-repressivo in materia edilizia; sicché, il Comune aveva proposto innanzi alla Corte di Cassazione il regolamento preventivo di giurisdizione.

Sopraelevazione dell'ultimo piano e disciplina antisismica.

Sopraelevazione abusiva e diritto di panorama. Il “diritto di panorama” è il diritto di ciascuno di godere dello spazio, della luce e, per quando possibile, del verde nella prossimità della propria abitazione. Questo diritto, tuttavia, non corrisponde a una specifica fattispecie normativa.

La sua tutela è dunque regolata dalle medesime norme sulle distanze fra le costruzioni, sulle luci e sulle vedute (artt. 900-907 c.c.) e, più in generale, dal diritto di proprietà (art. 832 c.c.).

A parità di condizioni generali, il panorama costituisce un vantaggio, una qualità positiva per un appartamento di cui accresce il pregio e, di conseguenza, il valore economico.

In proposito si osserva che la nozione giuridica di sopraelevazione coincide del tutto con l'accezione normale del termine e indica qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato (Cass., n. 22895/2004).

In proposito la Corte di cassazione ha precisato che la sopraelevazione, per quanto di dimensioni ridotte, comporta sempre un aumento della volumetria e va pertanto considerata a tutti gli effetti come “nuova costruzione” (Cass., n. 12291/2001), anche ai fini delle distanze minime che vanno rispettate secondo i parametri urbanistici di riferimento.

Un danno a causa di una sopraelevazione abusiva può essere identificato in base al tipo di violazione da cui esso discende: per violazione di una norma urbanistica: si è sopraelevato un edificio fino a un'altezza che è superiore a quella degli edifici circostanti; per violazione di norme del codice civile: in particolare si può venire meno a quanto è sancito dall'art. 872 c.c., recante il titolo “Violazione delle norme di edilizia”, o all'art. 1127 c.c. recante il titolo “Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio”; per violazione del diritto di un fabbricato vicino (luminosità, sopraelevazione, panoramicità ecc.): si ricorre alla normativa sulle servitù e al già citato “diritto di panorama”.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, ciò che viene posto a fondamento della domanda risarcitoria non è la mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali, ma il comportamento materiale dell'amministrazione comunale, consistente nella mancata demolizione delle opere abusive» realizzate dalla società proprietaria del ristorante. In sostanza, il Comune ha omesso di porre in essere un comportamento materiale – la demolizione – che sarebbe stato idoneo, di per sé, ad eliminare il danno relativo alla perdita di panorama.

Per meglio dire, “la circostanza che il cattivo o mancato esercizio doveroso dei potere, qualora ne sia derivato un danno a terzi, legittima costui a pretendere il risarcimento a norma dell'art. 2043 cod. civ., essendo ormai pacifico che la tutela aquiliana è invocabile per la lesione non soltanto di diritti soggettivi, ma anche di interessi legittimi, o più in generale di interessi ad un bene della vita che risultino comunque meritevoli di protezione alla luce dell'ordinamento positivo” (Cass., S.U., n. 10095 del 2015); difatti, mentre alla cognizione del giudice amministrativo sono attribuite le domande di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio (o con il mancato esercizio) del potere pubblico, al giudice ordinario, invece, resta soltanto il risarcimento del danno provocato da "comportamenti" della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente esercizio di quel potere (Cass., S.U. n. 11292 del 2015; Cass., S.U., n. 13568 del 2015).

Quindi essendo stato dedotto a fondamento della domanda il fatto che il Comune abbia omesso di porre in essere un comportamento materiale - demolizione - che sarebbe stato idoneo di per sé ad eliminare il danno di cui l'attore ha sollecitato il risarcimento dinnanzi al giudice ordinario anche nei confronti del Comune di Taormina, la domanda è stata correttamente introdotta dinnanzi al giudice ordinario.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso del Comune e per l'effetto ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento proposta da Tizio nei confronti del Comune di Taormina.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 16 dicembre 2016, n. 25978
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