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Convenzione per la ripartizione consumi idrici: come modificarla?

È valida la convenzione contenuta in un regolamento contrattuale di condominio in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua.
Avv. Marco Borriello 

In alcuni fabbricati può essere in vigore una convenzione secondo la quale i consumi idrici non sono attribuiti in virtù dell'acqua effettivamente utilizzata dai vari fruitori. Ad esempio, all'interno del regolamento approvato da tutti i condòmini, potrebbe essere previsto un criterio di riparto in base al numero di persone che occupano il singolo immobile.

Ebbene, in questo come in altri casi, sarebbe possibile e in che modo modificare tale convenzione? Potrebbe tornare utile allo scopo una semplice deliberazione assembleare con la quale si approva un consuntivo contenente un diverso criterio?

È intervenuta sull'argomento la recente sentenza del Tribunale di Torino n. 2516 del 14 giugno 2023 nel risolvere l'impugnazione di un'assemblea.

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto.

Come modificare la convenzione per la ripartizione dei consumi idrici? Fatto e decisione

In un edificio torinese, in merito alla ripartizione dei consumi idrici, era in vigore un criterio particolare previsto dal vigente regolamento condominiale.

In base a questo, le spese relative al consumo di acqua potabile, così come risultante dal contatore generale, erano suddivise tra i vari utenti in base al numero delle persone normalmente occupanti le singole unità immobiliari.

Nonostante ciò, nel dicembre del 2021, in sede di approvazione dei rendiconti di spesa per gli anni 2019 e 2020 e del preventivo per l'anno 2021, l'assemblea applicava un criterio differente. In particolare, ad un condòmino, nello specifico una società che svolgeva nell'immobile un'attività commerciale, erano attribuiti i consumi risultanti dal singolo contatore del medesimo.

Le restanti spese, invece, erano caricate sugli altri proprietari in base al solito criterio fondato sul numero dei residenti nell'appartamento. Avverso tale decisione, però, la società proponeva impugnazione.

Dinanzi al competente Tribunale di Torino, la parte attrice evidenziava che non era possibile derogare al criterio di ripartizione dei consumi idrici sancito dal regolamento in vigore con la delibera de quo. Essa era, dunque, illegittima e doveva essere annullata. Ebbene, l'ufficio piemontese ha accolto la domanda.

Per il magistrato de quo, in piena adesione con la giurisprudenza sul punto, è valida la convenzione approvata da tutti i condòmini secondo la quale il consumo generale dell'acqua viene attribuito ai vari utenti in base a un criterio diverso rispetto a quello dell'effettivo consumo. Trattasi, tra l'altro, di un'ipotesi abbastanza frequente. Si pensi, infatti, a quegli edifici in cui esiste ancora un solo contatore generale.

Lettura contatore idrico di sottrazione, basta una foto

Ebbene, ciò non toglie che l'accordo de quo possa essere derogato, ad esempio in concomitanza con l'installazione di uno o più contatori all'interno delle rispettive unità immobiliari.

Tuttavia, l'applicazione di un criterio diverso da quello indicato nella convenzione deve essere, specificatamente approvato dall'assemblea. Cosa che non è avvenuta nella vicenda in esame.

Il Tribunale di Torino ha, infatti, constatato che non c'era stata alcuna delibera che aveva discusso ed approvato, legittimamente, la deroga alla convenzione oggetto di contestazione. Ecco perché il diverso criterio di ripartizione dei consumi idrici contenuto nei consuntivi approvati non poteva essere legittimato.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Torino si è espresso in linea con la giurisprudenza sull'argomento. Basti pensare alla citata decisione della Cassazione secondo la quale "è valida la convenzione contenuta in un regolamento contrattuale di condominio in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, potendo una tale convenzione essere poi modificata solo all'unanimità da tutti i condomini, e non soltanto per effetto della installazione di un contatore di sottrazione in una singola unità immobiliare (Cass. n. 17557/2014 - 17119/2022)".

Perciò, il criterio di ripartizione dei consumi idrici in base al numero di persone occupanti gli immobili, seppur apparentemente e attualmente ingiusto, non poteva essere rettificato nel modo contestato. La deroga al regolamento doveva avvenire con una delibera ad hoc con la quale si modificava, legittimamente, la convenzione in esso contenuta.

Non essendo avvenuto ciò, la domanda è stata accolta

Sentenza
Scarica Trib Torino 14 giugno 2023 n. 2516
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