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Il trasporto dei cani in ascensore condominiale. Ecco le regole di comportamento.

L'utilizzo dell'ascensore con il proprio cane, non deve arrecare pregiudizi agli altri condomini.
Avv. Claudia Ricci 

Ascensore bene comune. L'ascensore rientra tra i beni comuni del Condominio e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1102 del Codice Civile che, al comma primo, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

“Pari uso” non va inteso nel senso di uso “identico” è, difatti, possibile che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: ciò che rileva è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri.

Cosa dispone il regolamento condominiale?Trattandosi di bene comune, l'ascensore rientra, altresì, tra i beni che possono essere oggetto di disciplina nel regolamento di condominio.

A tal proposito va preliminarmente chiarito che esistono due tipi di regolamento: il regolamento assembleare, ossia votato in assemblea con le maggioranze indicate dall'art. 1138 del Codice Civile, oppure contrattuale, cioè approvato da tutti i condòmini (ed eventualmente trascritto, ove possibile, per renderlo opponibile a terzi).

Il regolamento contrattuale può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e quindi vietarne particolari modalità di utilizzazione. Ovviamente la clausola va valutata caso per caso ed anche nel contesto ove si colloca.

Il regolamento assembleare può contenere norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, mentre quello contrattuale può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, purché non siano derogate le disposizioni indicate nell'art. 1138, quarto comma, Codice Civile ove si riporta ad altri articoli del Codice, tra i quali non è citato l'art. 1102.

Tuttavia, l'art. 1102 non attiene all'uso conforme alla destinazione del bene (usare l'ascensore salire e scendere dal piano), ma l'uso specifico (quindi anche non conforme della destinazione purché rispettoso di essa).

Ad esempio utilizzare l'ascensore come montacarichi durante i lavori di manutenzione potrebbe essere considerato illegittimo, stante la precipua funzione dell'ascensore al sollevamenti di persone.

Cane che abbaia continuamente, condannati i proprietari

Posto che l'ultimo comma dell'art. 1138 prevede che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, ne discende che il regolamento assembleare non può contenere alcun divieto di portare cani in ascensore.

Pertanto, se il regolamento assembleare dovesse contenere divieti di portare cani in ascensore, quella norma dovrebbe essere considerata nulla e come tale impugnabile in ogni momento con azione davanti all'Autorità Giudiziaria finalizzata all'accertamento di tale nullità.

Inoltre, i divieti di utilizzazione dell'ascensore previsti dalla legge, l'art. 17 d.p.r. n. 162/99non fa riferimento agli animali ma "l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata".

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Invece, nel regolamento possono essere inserite regole di condotta nell'utilizzo dell'ascensore da parte del proprietario con il cane, purché, come detto, non limitino o precludano l'utilizzo del bene.

Ecco le regole da rispettare. In ogni caso, l'utilizzo dell'ascensore con il proprio cane, non deve arrecare pregiudizi agli altri condomini (si precisa che i cani devono essere dotati di dispositivo micro-chip ed iscritti all'anagrafe canina come di legge, nonché sottoposti a scrupolosi controlli veterinari per la loro ed altrui incolumità), pertanto dovrà essere cura del proprietario, al di là di ogni previsione regolamentare, porre in essere tutti gli accorgimenti per evitare altrui pregiudizio, dunque:

  • mantenere l'ascensore pulito (utilizzando anche appositi spray igienici ecosostenibili e cruelty free);
  • condurre il cane a guinzaglio (che si consiglia di agganciare alla pettorina e non al collo dell'animale per evitare che lo stesso si possa inceppare nelle porte dell'ascensore, strozzando il cane);
  • utilizzare la museruola;
  • evitare di utilizzare la cabina insieme a terzi che non ne gradiscono la presenza.
  • evitare che abbi: qualora l'animale abbaia oltre il limite della normale tollerabilità, rechi disturbo alla quiete pubblica, bisognerà verificare se l'animale soffra un disagio dovuto, ad esempio, proprio all'utilizzo dell'ascensore o sia manifestazione di un diverso disagio.

Infine, si rammenta che quando i cani diventano anziani, spesso soffrano di displasie che ne rendono sofferta la mobilità, dunque, l'ascensore rappresenta anche per gli stessi uno strumento utile per mantenere i contatti con il mondo esterno alleviando la loro sofferenza.

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