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Quali sono i passaggi da rispettare per l'approvazione delle nuove tabelle di ripartizione delle spese condominiali?

Approvazione di nuove tabelle di ripartizione.
Avv. Leonarda Colucci 

La nuova tabella di ripartizione delle spese, per essere deliberata ed approvata, deve essere inserita nell'ordine del giorno.

Alcuni condomini di uno stabile impugnano una delibera che aveva approvato la nuova tabella di ripartizione delle spese, sostenendo l'illegittimità della delibera poiché della discussione di tale argomento non era stata effettuata alcuna menzione nell'ordine del giorno dell'assemblea. Il condominio, regolarmente citato, ha resistito.

Il Tribunale di Trento ha rilevato, in primo luogo, la tempestiva impugnazione della delibera assembleare in questione, considerato che la delibera in questione è stata adottata in data 2.1.2013 quando era ancora in vigore il vecchio testo dell'articolo 1137 del codice civile modificato dalla riforma del condominio attuata dalla legge n. 220 del 2012, entrata in vigore il 17 giugno 2013.

Dopo tale considerazione di carattere preliminare il Tribunale è entrato nel merito della vicenda osservando che è pacifico che l'approvazione della nuova tabella di ripartizione delle spese non era stata posta all'ordine del giorno, violando in tal modo quanto disposto dagli articoli 1139 e 1105, terzo comma del codice civile, norma quest'ultima, in base alla quale “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati tempestivamente informati dell'oggetto della deliberazione”. E' nulla la deliberazione che modifica a maggioranza i criteri di ripartizione delle spese condominiali

La pronuncia richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che in varie occasioni ha precisato che ai fini della validità dell'ordine del giorno “è necessario che lo stesso elenchi specificatamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare” in modo da consentire ad ogni condomino di decidere consapevolmente se partecipare all'assemblea, e delle eventuali obiezioni da sottoparre ai partecipanti. (Cass. Sez. II, 3.1.2014 n. 143; Cass. Sez.II, 19.10.2010, n. 21449).

Il Tribunale, condividendo pienamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che non può trovare alcun riscontro la tesi difensiva del condominio, secondo cui la nuova tabella di ripartizione delle spese era stata già approvata attraverso una precedente delibera adottata un anno prima.

La decisione ha puntualizzato che proprio riguardo a tale specifica circostanza, gli attori avevano dettagliatamente precisato che nella delibera del 2.1.2012 l'assemblea si era limitata ad individuare solo i criteri da adottare per la modificazione della tabella, precisando che l'approvazione della stessa è avvenuta esclusivamente con la delibera impugnata risalente all'anno successivo.

Fra l'altro, osserva la sentenza in questione, che ove fosse vero il contrario e cioè che la delibera riguardante l'approvazione delle nuove tabelle delle spese era già stata approvata, non avrebbe avuto alcun senso procedere nuovamente alla sua approvazione all'assemblea convocata il 2.1.2013.

Orbene in base a tale ragionamento la sentenza in questione si è conclusa con l'annullamento della delibera impugnata e con la condanna del condominio al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali.

E' chiaro, pertanto, che la convocazione dell'assemblea di condominio deve fondarsi su un ordine del giorno che faccia dettagliato riferimento, anche se in modo succinto, a tutte le questioni che saranno discusse dall'organo assembleare, perché i condomini devono essere, infatti, informati dell'oggetto della deliberazione per poter decidere se partecipare o meno all'assemblea e quali obiezioni o suggerimenti sottoporre ai partecipanti.

Nel caso, l'approvazione era avvenuta dopo le modifiche apportate dall'amministratore sulla base di criteri individuati dall'assemblea precedente, ma senza risultare all'ordine del giorno.

(Tabelle millesimali mancanti? La ripartizione provvisoria delle spese è solamente annullabile.)

Sentenza
Scarica Tribunale di Trento, sezione civile, 22 ottobre 2014, n. 1087
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