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Delibera d'installazione di un'antenna centralizzata, spesa obbligatoria per tutti?

Antenna centralizzata, la spesa è obbligatoria per tutti?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui abito l'assemblea ha deciso l'installazione di un'antenna centralizzata (fino ad adesso ognuno aveva la sua personale).

Io non sono d'accordo con questa decisione ed infatti ho votato contro: sono comunque tenuto a partecipare alla spesa?

Innovazioni gravose o voluttuarie, antenna centralizzata, obbligatorietà della delibere; la risposta al quesito del nostro lettore ruota attorno a queste parole chiave.

L'art. 1120 c.c. si occupa di disciplinare le innovazioni, il successivo art. 1121 c.c. di disciplinare le innovazioni gravose o voluttuarie ed i diritti dei condòmini nel caso in cui ricorresse tale fattispecie.

Un'innovazione, è utile ricordarlo, è un intervento modificativo a seguito del quale la cosa comune assume una destinazione diversa da quella originaria o comunque una nuova consistenza; del pari è innovativo un intervento volto ad installare o edificare qualcosa che prima non esisteva (cfr. Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Del carattere innovativo dell'installazione di un'antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo non vi sono dubbi, posto che essa è considerata tale dall'art. 1120, secondo comma, c.c. che consente la deliberazione di questa particolare decisione con il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all'assemblea e di 500 millesimi.

Un'innovazione è gravosa quando è molto costoso realizzarla, mentre è voluttuaria quando rappresenta un elemento non indispensabile.

La dottrina ha esemplificato i concetti in esame specificando che può essere considerato gravoso “l'ascensore in una catapecchia in condominio o la trasformazione di uno stabile modesto in un edificio di grandi pretese” o voluttuario “il termosifone entro un condominio situato in un paese caldissimo anche d'inverno” (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982).

La giurisprudenza ci dice che “per determinare il carattere gravoso o voluttuario della spesa inerente ad un'innovazione non è rilevante il riferimento alle condizioni economiche dei singoli condomini”(Trib. Milano, 4 gennaio 1989, Rivista della giurisprudenza italiana, 1989, 78). Da non perdere Si può essere condannati, anche senza essere visti, se si danneggia l'antenna del proprio vicino?

Insomma gravosità e voluttuarietà devono essere valutate caso per caso e la loro ricorrenza consente ai condòmini dissenzienti di non partecipare alla spesa ed alla proprietà dell'innovazione, salvo diritto di subentro successivo nei modi indicato dall'art. 1121 c.c.

Riguardo alle antenne per la ricezione del segnale radiotelevisivo, nel lontano 1979 la pretura di Roma affermò che “la spesa di sostituzione di un'antenna televisiva centralizzata atta alla ricezione in bianco e nero con un'altra per la ricezione a colori e per la ricezione di programmi esteri è spesa necessaria per la completezza dell'informazione e spesa utile, sicché, non essendo né voluttuaria né gravosa, può essere deliberata con voto di maggioranza dei condomini” (Pret. Roma 13 febbraio 1979, Rivista giur. edilizia 1980, I, 135).

Si trattava di una sostituzione e non di un'installazione ex novo, ma le ragioni addotte per escludere gravosità e/o voluttuarietà possono essere considerate utili anche in relazione all'installazione originaria, salvo particolari circostanze da valutarsi rispetto alla fattispecie concreta.

Perchè non sempre è possibile installare un'antenna in condominio?

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