Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'amministratore di condominio può partecipare all'assemblea di condominio in veste di segretario?

L'amministratore che partecipa all'assemblea come segretario verbalizzante. Applicazioni giurisprudenziali.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il caso deciso, dal Tribunale di Roma, aggiunge un'altra ipotesi da valutare attentamente: quella dell'amministratore che partecipa all'assemblea come segretario verbalizzante.

Non sussiste una posizione di conflitto d'interessi in capo all'amministratore che partecipa all'assemblea del condominio, da lui amministrato, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. È questo il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n 734 depositata il 14 gennaio 2016.

Nel caso di specie, un condòmino aveva impugnato la delibera assembleare eccependo profili di nullità della stessa per la posizione di conflitto d'interessi dell'amministratore del condominio; questi aveva partecipato all'assemblea svolgendo la funzione di segretario, in contrasto con specifiche disposizione del regolamento condominiale.

L'inquilino può essere nominato presidente o di segretario dell'assemblea?

Il Tribunale non ha però condiviso tale eccezione, ritenendo non sussistere nel caso di specie alcuna posizione di conflitto d'interesse. "La nomina [dell'amministratore] a segretario - osserva il Tribunale - è stata deliberata all'unanimità dei presenti; più specificamente, non appare manifestarsi in alcun modo alcun danno conseguente alla compagine dei condomini, atteso che dal verbale dell'assemblea possono leggersi nel dettaglio le posizioni espresse dei condomini in modo trasparente e ordinato ed in ogni caso l'amministratore non ha esercitato il proprio diritto di voto"

In pratica, secondo il giudice la partecipazione dell'amministratore in veste di segretario non ha inciso in alcun modo sul regolare svolgimento della riunione condominiale; lo stesso amministratore, nominato segretario dagli stessi condòmini, non ha partecipato al voto e dunque non ha influenzato la volontà della maggioranza.

Con l'espressione "conflitto d'interessi" s'intende fare riferimento a quella situazione nella quale un condòmino possa trovarsi in relazione alla gestione del condominio, quando il suo interesse individuale è in contrasto, sia pur ipotetico e potenziale, con l'interesse collettivo, che è sempre orientato alla gestione corretta e trasparente delle cose comuni.

In questi casi, la giurisprudenza ritiene applicabile, in via analogica, l'art. 2373 c.c.: la delibera votata (anche) dal condòmino in conflitto è annullabile, qualora il voto espresso dallo stesso sia stato determinante per l'approvazione della delibera stessa (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05). La deliberazione potrà in tal caso essere impugnata nei modi e termini di cui all'art. 1137 c.c.

I casi più frequenti di conflitto d'interessi riguardavano proprio la posizione dell'amministratore che partecipava all'assemblea su delega di altri condomini, con diritto al voto.Si pensi a tutti quei casi in cui l'amministratore era chiamato a votare su temi inerenti al suo operato.Ad esempio, l'approvazione del rendiconto, in cui l'amministratore partecipava (e votava) all'interno dello stesso organo (l'assemblea, appunto) che doveva controllare e deliberare sulla sua gestione.In questi casi, infatti, era quanto mai reale il pericolo di un conflitto di interessi.

La delibera è nulla se manca la firma del presidente e del segretario

La legge di riforma ha inteso superare il problema introducendo il divieto assoluto di delega nei confronti dell'amministratore. Il nuovo art. 67, comma 5, disp. att c.c. dispone infatti che: "all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea".

Oggi, dunque, la delega all'amministratore è sempre illegittima e la relativa delibera votata anche dall'amministratore-delegato è da considerarsi annullabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del conflitto d'interessi.

Rimangono tuttavia alcune perplessità sull'efficacia pratica del divieto. La norma, ad esempio, lascia la possibilità di conferire delega ad un collaboratore o un dipendente dell'amministratore oppure all'ex amministratore, per cui, nella sostanza, alcune delle situazioni conflittuali sopra indicate potrebbero ripresentarsi in vesti diverse.

Problemi potrebbero sorgere poi qualora l'amministratore sia anche lui stesso condòmino e, in tale veste, destinatario di deleghe.

Le maggiori critiche sono state espresse dalle varie associazioni di categoria. Si richiama in particolare la proposta di abrogazione del divieto illustrata nel corso del convegno ANACI di Genova del 6 novembre 2015. Secondo i proponenti, l'abrogazione della norma "è consigliata dal fatto che il divieto previsto da tale norma è frutto di una ingiustificata sfiducia nei confronti dell'amministratore"

Il caso deciso dal Tribunale di Roma aggiunge un'altra ipotesi da valutare attentamente: quella dell'amministratore che partecipa all'assemblea come segretario verbalizzante.

Non v'è dubbio che lo svolgimento di mere funzioni di segretario, senza diritto di voto, esclude ogni possibile conflitto d'interessi, tanto più che sono gli stessi condòmini (nel caso di specie, all'unanimità) a nominare il segretario. Nulla da eccepire, insomma, dal punto di vista legale.

Tuttavia, in taluni casi potrebbe essere opportuno evitare la presenza dell'amministratore nelle sedute di assemblea, soprattutto quando è prevista la discussione di argomenti connessi alla carica, alla gestione e all'operato dell'amministratore stesso, al fine di evitare qualsiasi possibile influenza, anche indiretta, sulla libera espressione di voto dei condòmini.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 734 del 14 gennaio 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento