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Violazione di servitù di passaggio: quando il condominio non è responsabile?

L'assenza di un mandato validamente conferito dall'assemblea esclude che il condominio possa essere ritenuto autore morale della turbativa del possesso.
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 337 del 21 aprile 2023, ha stabilito che il condominio può essere ritenuto responsabile della lesione dei diritti altrui (nella fattispecie, della servitù di passaggio) soltanto se l'atto compiuto è stato autorizzato dall'assemblea; in tutti gli altri casi, esso va ascritto al soggetto che se ne è reso autore senza il consenso della compagine. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Responsabilità del condominio per violazione di servitù di passaggio: fatto e decisione

L'attore conveniva in giudizio il condominio dolendosi dell'improvvisa limitazione della servitù di cui godeva su un breve tratto di strada condominiale.

Per la precisione, l'attore lamentava una restrizione del passaggio causata dall'improvvisa apposizione di alcuni paletti che impedivano o rendevano disagevole il transito degli autoveicoli.

Secondo le argomentazioni addotte a sostegno della propria domanda, tale illegittima limitazione sarebbe stata ascrivibile al condominio in qualità di proprietario del tratto di strada in questione.

Si costituiva parte convenuta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: secondo la compagine, infatti, l'apposizione dei manufatti che aveva limitato il passaggio non sarebbe stata oggetto di deliberazione assembleare; pertanto, anche qualora l'installazione dei paletti fosse ascrivibile alla volontà dell'amministratore, al massimo si sarebbe dovuto agire contro quest'ultimo e non contro l'intera compagine.

La Corte d'Appello di Messina con la sentenza in commento decide di accogliere le ragioni del condominio.

Secondo il collegio messinese, infatti, anche a voler ammettere che sia stato effettivamente l'amministratore ad affidare l'incarico relativo all'apposizione dei paletti, da tale circostanza non può ricavarsi nessun tacito coinvolgimento del condominio, atteso che l'assenza di un mandato validamente conferito per il compimento dell'atto dall'assemblea condominiale esclude che la compagine possa essere ritenuta autore morale della compiuta turbativa del possesso.

Infatti, se l'amministratore compi atti di spossessamento e/o turbativa del possesso altrui di sua iniziativa, ossia slegati da un avallo e/o autorizzazione dell'assemblea condominiale, giammai i singoli condòmini possono essere ritenuti autori morali dello spoglio solo per il consequenziale interesse che possa loro derivare dall'essere, per l'appunto, condòmini ovvero dall'avergli conferito mandato ad amministrare, giacché un siffatto interesse non può ex se dimostrare la loro effettiva cooperazione.

Responsabilità del condominio per violazione di servitù di passaggio: considerazioni conclusive

La sentenza della Corte d'Appello di Messina si inserisce nel solco della pacifica giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.

È appena il caso di menzionare la recente pronuncia del Tribunale di Napoli (sent. n. 4111 del 20 aprile 2023) la quale, richiamando a propria volta la Corte di Cassazione (2 febbraio 2017, n. 2807), ha stabilito che, nell'ipotesi in cui l'amministratore abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile alla compagine.

Laddove, invece, i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell'amministratore non posseggano il requisito dell'urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni.

Sentenza
Scarica App. Messina 21 aprile 2023 n. 337
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