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Va rimossa la tettoia che limita la veduta dalla finestra del piano superiore

Tettoia e diritto di vista appiombo.
Dott. Dario Balsamo - Consulente Giuridico 

Il problema delle distanze e delle vedute. La costruzione di una tettoia [1], sebbene possa sembrare una semplice estrinsecazione del diritto di proprietà, deve però fare i conti con la comunione forzosa, tipica della realtà condominiale.Seppur vero è l'assunto che il diritto di proprietà consente al titolare di fare quel che vuole con il proprio bene, ciò deve avvenire pur sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La norma di riferimento, nel caso di specie, è l'art. 907 c.c., in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute.Essa, stabilisce che quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare ad una distanza minore di tre metri (misurata a norma dell'articolo 905 c.c.).

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Tale norma, applicabile anche nei rapporti tra condomini di un edificio, garantisce quindi al proprietario del singolo piano di un edificio condominiale, il diritto di esercitare,dalle proprie finestre, la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio.Il condomino sarà quindi legittimato, sia ad opporsi alla costruzione della tettoiache pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, sia a richiedere il risarcimento del danno patito.

Il caso. Questo, è quanto può evincersi dalla decisione del Tribunale di Roma, che, con la sentenza 4479 del 6 marzo 2017, si è espresso a favore di un condomino,il cui diritto di veduta era stato leso, a causa della costruzione di una tettoia realizzata dal condomino dell'appartamento sottostante,senza il rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 907 c.c..La conseguenza, è che va sempre abbattuta la costruzione che si trova ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge. Ciò, è garantito poiché l'art. 907 c.c. ha valore assoluto.

Esso, infatti, è sempre applicato,prescindendo da un bilanciamento tra gli interessi in gioco, essendo questo già stato effettuato ex ante dal legislatore nella redazione della norma in oggetto.

Di talché, a nulla potranno rilevare eventuali obiezioni, circa l'utilità della costruzione di una tettoia, in termini di privacy e/o protezione dagli agenti atmosferici.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 4479 del 6 marzo 2017
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