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Superbonus 110%: quando la CILAS per il condominio viene inviata alla pec sbagliata

L'invio di una CILA-Superbonus ad una PEC inesistente del Comune è tutelabile dal c.d. soccorso istruttorio?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale il deposito della pratica edilizia deve avvenire da subito in maniera completa sotto il profilo formale e sostanziale, e ciò vale anche per le CILAS. Se quest'ultima viene inviata a un indirizzo pec errato e inesistente l'errore è rimediabile ma si deve tenere conto che il destinatario ne resta all'oscuro e soprattutto non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema se il mittente non provvede ad inviargliela di nuovo.

A tale proposito si segnala una vicenda recentemente esaminata dal TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza del 14/02/2024, n. 69).

CILA-Superbonus ad una PEC inesistente del Comune e impossibilità del c.d. soccorso istruttorio. Fatto e decisione

Un tecnico incaricato dal condominio inviava, in nome e per conto del condominio, una "CILA-Superbonus per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020" da effettuarsi presso il caseggiato; il detto professionista effettuava la comunicazione ad un indirizzo PEC errato e inesistente.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche al Comune (questa volta all'indirizzo corretto), il professionista trasmetteva un'integrazione della documentazione relativa alla CILAS.

A seguito dell'istanza di un condomino, però, dopo una verifica condotta con i gestionali delle pratiche edilizie e del protocollo comunale, il Comune riferiva allo stesso partecipante al condominio che non risultava presentata alcuna pratica CILA-S superbonus 110% per il suo palazzo.

Il tecnico incaricato dal condominio, resosi conto dell'errore, inviava una nota al Comune, al fine di spiegare le ragioni dell'accaduto, riconoscendo l'errore materiale commesso e chiedendo che si procedesse, in ragione della sua evidente buona fede, a recepire la CILA-S e i documenti ad essa allegati con la data dell'errato invio.

Il Comune respingeva l'istanza con un provvedimento che è stato impugnato dai condomini davanti al Tar.

Secondo il ricorrente il Comune, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto comunicare formalmente al professionista incaricato dal condominio o a quest'ultimo che non risultava pervenuta alcuna CILA-S riguardo ai lavori o avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio.

In ogni caso secondo la difesa del condominio se il Comune avesse attivato lo sportello telematico, si sarebbe evitato il prodursi dell'errore materiale in cui è incorso il tecnico incaricato, in quanto la CILA-S, in tale ipotesi, avrebbe dovuto essere semplicemente "caricata" sulla piattaforma informatica.

Il Tar ha respinto il ricorso: secondo i giudici amministrativi l'Amministrazione ha correttamente operato. Infatti la "retrodatazione" della presentazione della CILA-S, contrasta all'evidenza con l'art. 18 bis della l. n. 241/1990 secondo il quale "la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione"; essa è stata pertanto correttamente respinta.

Inoltre - ad avviso dello stesso Tar - il Comune non avrebbe dovuto attivare "un formale soccorso istruttorio" perché tale istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l'effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa.

Del resto, come correttamente sostenuto dalla difesa del Comune, l'affidamento nella trasmissione dell'istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa: l'indirizzo di destinazione era inesistente, il sistema non ha generato la ricevuta di avvenuta consegna (che infatti non è stata depositata in giudizio); ciò avrebbe dovuto indurre il professionista (diligente) ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell'istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta.

Infine il Tar ha notato che è del tutto irrilevante l'omessa attivazione dello sportello comunale che non avrebbe potuto escludere l'errore del professionista. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è stato respinto.

La CILAS non basta! Senza l'inizio effettivo dei lavori si perdono i benefici fiscali.

Considerazioni conclusive

La trasmissione di un documento mediante posta elettronica certificata si realizza in più fasi: la spedizione, con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna.

Con tale procedura, da un lato viene tutelato il mittente considerando adempiuto da parte di costui l'onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall'ora dell'avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio), dall'altro viene tutelato il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna).

La comunicazione spedita con pec si intende quindi consegnata se è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario, "salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo".

Il documento informatico si intende pertanto consegnato al destinatario quando la pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Tale previsione è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all'amministrazione entro un determinato termine (Tar Sardegna 14 febbraio 2022 n. 69).

Nella vicenda esaminata il professionista, usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto rendersi conto che la pec da lui inviata al Comune non era stata ricevuta dallo stesso Comune e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio.

In ogni caso il condominio non avrebbe potuto contare sul soccorso istruttorio che deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l'interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l'istanza (Cons. di Stato, sez. VI, 01/07/2021, n. 5008).

Sentenza
Scarica Tar Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2024 n. 69
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