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Superbonus: critiche qualificate dell'ENEA al DL n. 39/2024

Osservazioni relative Disegno di Legge di Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n.39 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
Redazione Condominioweb 

Mentre prosegue l'esame della legge di conversione del DL n. 39/2024 in commissione Finanze in Senato, sono stati chieste correzioni al provvedimento da parte dell'ENEA (Ing. Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica - ENEA).

L'ENEA ha messo in rilievo alcune criticità determinatesi nell'attuazione della misura Superbonus ed in particolare, con rifermento all' articolo 3 del DL 29 marzo 2024, n.39 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Ecco le indicazioni dell'ENEA che si dovrebbero tenere in considerazione in sede di conversione in legge del DL 29 marzo 2024, n.39:

  1. Nel comma 1 dell'articolo 3 DL n. 39/2024 alla lettera "a" si chiede d'indicare i dati catastali dell'immobile interessato dagli interventi per i quali si beneficia del super-ecobonus. La richiesta è inutile. Quest'informazione è già contenuta sia nelle asseverazioni per stato d'avanzamento sia nell'asseverazione finale (e riguarda ciascuna unità immobiliare nel caso di edifici composti da più unità immobiliari).
  2. Il comma 1 specifica che le informazioni da trasmettere all'ENEA riguardano gli interventi di miglioramento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 e sono inviate a integrazione dei dati da fornire all'ENEA a conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 63/2013.

L'ENEA chiarisce che l'integrazione dei dati da fornire all'ENEA, disposta dal nuovo D.L. 39/2024, vada intesa come un'integrazione all'asseverazione (con ASID) dei lavori e non come integrazione alla scheda descrittiva (con CPID).

  1. L'ENEA ha precisato che, tenuto anche conto della perentorietà del termine del 4 aprile scorso per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate (articolo 2 del D.L. 39/2024), sono già numerose le asseverazioni finali riconducibili all'obbligo delle nuove informazioni ma già trasmesse.

Poiché l'eventuale riapertura dell'asseverazione finale comporta che la polizza assicurativa a copertura dell'asseverazione stessa sia ancora valida al momento dell'integrazione, nel caso in cui la polizza assicurativa risulti ormai scaduta alla data dell'integrazione, l'asseveratore sarebbe obbligato a stipulare una nuova polizza o una estensione di quella scaduta, solo per inserire le informazioni aggiuntive previste dal presente decreto-legge. Pertanto, Enea ha quindi proposto che sia obbligato alla presentazione delle informazioni aggiuntive solo chi non ha ancora inviato l'asseverazione.

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