Chi intende avvalersi delle detrazioni edilizie per interventi di riqualificazione energetica è tenuto, tra l'altro, a trasmettere telematicamente all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori un'apposita comunicazione contenente una scheda descrittiva degli interventi realizzati (art. 6, comma 1, lett. g), del DM 6.8.2020, "Requisiti").
In caso di omessa o tardiva comunicazione ENEA si perde il diritto a fruire dell'agevolazione fiscale?
La giurisprudenza tributaria di merito è divisa.
Omissione della comunicazione ENEA: diritto all'agevolazione fiscale mantenuto?
Con la sentenza n. 790/5/20 del 3 novembre 2020, la CTR della Toscana ha precisato che l'art. 5 co. 4-bis del DM 19.2.2007 consente al soggetto che sostiene la spesa, la possibilità di redigere e inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori effettuati omettendo l'attestato di qualificazione energetica, ma nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale la quale trova la sua ragion d'essere nella effettività del costo sostenuto.
Per questa opinione tale onere documentale è un mero adempimento formale; di conseguenza, in caso di omessa/tardiva comunicazione, il contribuente manterrebbe il proprio diritto alla fruizione dell'agevolazione, purché ricorrano tutti i requisiti sostanziali di legge.
La CTR di Milano con la sentenza n. 853/15, e più recentemente, con la sentenza n. 5287/17 ha precisato che "la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa, così come prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie".
Secondo questa tesi quindi l'omissione della comunicazione ENEA - ente che non svolge alcuna attività di controllo, ma ha solo fine informativo - non pregiudicherebbe il diritto del contribuente alla fruizione dell'agevolazione; ciò purché il contribuente sia in grado di comprovare, con adeguata documentazione, la ricorrenza dei requisiti sostanziali (C.T. Reg. Milano 16/05/2018 n. 2181/19/18; nello stesso senso C.T. Prov. Lecce 23 maggio 2018 n. 1709/1/18).
Decadenza dall'agevolazione fiscale per mancata comunicazione ENEA
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il mancato invio della comunicazione provocherebbe la decadenza dall'agevolazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica sostenuti salvo remissione in bonis (circolare n. 7/E del 25 giugno 2021).
Tale istituto consente al contribuente che non ha provveduto alla comunicazione di non perdere l'agevolazione fiscale, purché, quest'ultimo, s'impegni entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, di inviare la comunicazione. Contestualmente a questa comunicazione è tenuto a versare una sanzione minima pari a 258 Euro.
Sulla stessa linea di pensiero un altro orientamento della giurisprudenza di merito sostiene che (C.T. Prov. Novara 6 febbraio 2017 n. 24/2/17; C.T. I Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21), decorso infruttuosamente il termine per la citata remissione in bonis senza che sia stata presentata la comunicazione ENEA omessa, il beneficiario perderebbe il diritto a usufruire dell'agevolazione, essendo la trasmissione dei documenti all'ENEA un adempimento di tipo sostanziale.
La Cassazione conferma l'importanza della comunicazione ENEA per le agevolazioni fiscali
Sulla dibattuta questione si è recentemente pronunciata la Cassazione.
Nel caso di specie un contribuente provvedeva, installando dei pannelli solari, a compiere dei lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art. della legge n. 296 del 2006, commi 344 ss., comunicando però in ritardo all'ENEA la prescritta documentazione: l'Ufficio riteneva la non detraibilità delle spese in virtù di tale ritardo; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che l'invio della comunicazione all''ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva nulla previsto circa il fatto che l'omessa tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto.
Avverso la suddetta sentenza ricorreva in cassazione l'Agenzia delle entrate. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato accolto e la sentenza impugnata è stata "cassata" con rinvio ad altra Commissione Tributaria Regionale.
Secondo i giudici supremi, la comunicazione (attualmente prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 "Requisiti") non è un elemento formale della procedura, ma un suo aspetto fondante. In altre parole per gli stessi giudici l'omessa comunicazione preventiva all'Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
Per la Cassazione la sentenza impugnata non ha quindi considerato che, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.
In qualche modo, poi, queste comunicazioni - ad avviso dei giudici supremi - hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente, perché servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni (Cass. civ., Sez. II, 21/11/2022, n. 34151).