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TARI. Stop ai rimborsi in autotutela. A decidere saranno i giudici e non più i Comuni.

I Comuni non potranno provvedere a restituire d'ufficio le somme pagate in più dai contribuenti. Solo i giudici potranno pronunciarsi sui ricorsi e sulla possibilità di essere rimborsati.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb.com 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Attualmente la tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA. Questa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

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Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

I principi della Corte dei Conti della Lombardia. I giudici contabili della Corte dei Conti (delibera 139/2018) rispondendo a una richiesta di parere del comune di Milano, hanno chiuso le porte ai rimborsi automatici.

In pratica i giudici contabili non hanno voluto interferire sui contenziosi di competenza di altre giurisdizioni (amministrativa o tributaria), che potrebbero sorgere tra i comuni e i contribuenti, e hanno deciso, ritenendo inammissibile la richiesta di parere di palazzo Marino, di non entrare a gamba tesa nell'attività gestionale dei comuni.

Di conseguenza, secondo la Corte lombarda, "i comuni non potranno provvedere a restituire d'ufficio le somme pagate in più dai contribuenti a causa della illegittima applicazione alle pertinenze della quota variabile della Tariffa rifiuti". Ed ancora nella delibera, i giudici contabili lombardi hanno sancito anche un altro importante principio: i fondi per il pagamento dei rimborsi della quota variabile Tari non dovuta potranno essere coperti con le entrate ascrivibili alla fiscalità generale.

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Quindi secondo la corte Lombarda il piano finanziario deve tenere conto dei crediti inesigibili vantati dal comune, ma «non necessariamente anche delle quote di rimborso dei tributi che in ragione dell'esercizio del potere di autotutela si ritengono non più dovuti». La conseguenza è che, qualora il comune dovesse avviare una procedura di rimborso della quota variabile applicata, questa non dovrà necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come «costo del servizio», bensì «in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».

Le reazioni del Comune di Milano. A seguito di tale provvedimento, il Comune ha subito avvertito le associazioni dei consumatori che non vi potranno essere rimborsi automatici. Ad ogni modo, per tutelare i contribuenti, il comune ha predisposto un modello di istanza, scaricabile dal sito internet del comune di Milano a partire dalla prossima settimana. A tal proposito l'assessore al bilancio ha evidenziato che dopo l'incontro con le associazioni di categoria, resta fermo l'impegno del comune di rimborsare chi ha pagato quote non dovute e di informare i cittadini sulle modalità per presentare l'istanza nel modo più corretto.

Dunque, al momento, l'unica via percorribile, dopo il parere della Corte dei Conti, resta l'invio di un'istanza da parte dei cittadini.

In conclusione, il risultato pratico di questa pronuncia è che ora dovranno essere i cittadini ad attivarsi con le richieste di rimborso presentando un'istanza al comune nella quale indicare le pertinenze da considerare, per poi procedere, dopo 90 giorni, ad una successiva proposizione dei ricorsi.

A decidere sulla possibilità di essere rimborsati o meno saranno quindi i giudici chiamati a pronunciarsi sui ricorsi che verranno presentati dai cittadini nelle opportune sedi giudiziarie.

News a cura dell'Avv. Maurizio Tarantino

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Cristina
Cristina 07-06-2018 10:53:40

Segnalo una tassa inutile presente in modo subdolo nell'importo tari, è l'addizionale provinciale che calcolano sull'imponibile che ha un importo gonfiato - enti pubblici interessati sono comune san severino m. E provincia di macerata - la tassa inutile equivale ad un 5% annuo. Il comune invia un documento cartaceo con firma elettronica anziché autografa e mi ha caricato anche spese spedizione e stampa anziché chiedere un indirizzo di posta elettronica.
È tutto irregolare.
Regione marche provincia macerata cod comune I156 con soli 13 mila abitanti.

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