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Responsabilità solidale, definizione e limiti

Responsabilità solidale e obbligazioni solidali. Facciamo chiarezza.
Avv. Alessandro Gallucci 

Spesso si sente parlare di responsabilità solidale.

La maggior parte delle volte che si fa riferimento a questa ipotesi, lo si fa per delineare l'obbligo in capo a più persone di far fronte ad una determinata spesa.

Il concetto di responsabilità solidale è strettamente connesso a quello di obbligazione solidale.

Che cos'è la responsabilità solidale?

Quando opera?

Quali sono i suoi limiti?

Responsabilità solidale

Il codice civile parla di responsabilità solidale nell'art. 2055 dettato nell'ambito della responsabilità civile per fatti illeciti (responsabilità extracontrattuale).

Recita la norma:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

La responsabilità solidale, quindi, è quella situazione rispetto alla quale più persone possono essere chiamate a rispondere del risarcimento in ragione di un danno.

Essere tutti responsabili per un danno, si badi, non vuol dire avere tutti quanti concorso nella medesima azione che l'ha causato.

Come ripetutamente specificato dalla Corte di Cassazione “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti” (così, ex pluribus, Cass. 24 settembre 2015, n. 18889 in Giustizia Civile Massimario 2015).

È questo stesso rappresenta il limite del concorso solidale di responsabilità: se oggi ho avuto un danno al lato destro della macchina e domani ne subirò un altro al lato sinistro, chi li ha causati non è responsabile in solido. Allo stesso modo vale per le infiltrazioni subite in stanze differenti, ecc. ecc.

Responsabilità solidale e obbligazioni solidali

La natura solidale della responsabilità implica la natura solidale dell'obbligo risarcitorio ad essa connesso.

L'obbligazione, dice l'art. 1292 c.c., è solidale quando “quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.

Questa è solidarietà del lato passivo, ma essa può esistere anche dal lato attivo, ossia quando sono i creditori da essere più di uno.

Responsabilità ed obbligazione solidale, quindi, stanno a dire che tutti gli interessati – singolarmente considerati – possono essere chiamati a rispondere per l'intero danno. Ciò, però, lascia impregiudicato il loro diritto di rivalersi sui coobbligati in ragione della loro parte di responsabilità.

In ambito condominiale la misura della responsabilità, ad esempio per i danni da infiltrazioni, è pari ai millesimi di proprietà di riferimento d'ognuno.

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