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Recupero edilizio: il cambio di destinazione d'uso dell'immobile consente la detrazione dell'imposta

Nel caso in cui i lavori di recupero edilizio comportino il cambio di destinazione dell'immobile, il proprietario potrà beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute.
Avv. Riccardo Malvevistiti 

Nel caso in cui i lavori di recupero edilizio comportino il cambio di destinazione dell'immobile, il proprietario potrà beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute.

Il principio, esposto in occasione della risoluzione n. 14/E del 08.05.2005, è stato successivamente confermato dall'Agenzia delle Entrate con la più recente circolare n. 7/E del 04.04.2017.

Si ritiene che la medesima conclusione possa essere raggiunta con riferimento al (collegato) bonus arredi.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 08.05.2005, nel caso in cui lo svolgimento dei lavori edilizi comporti il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni in materia di recupero edilizio.

Il chiarimento è stato confermato con circolare n. 7/E del 04.04.2018, con la quale viene ribadito che il cambio di destinazione dovrà risultare dal provvedimento amministrativo di autorizzazione dei lavori.

Le detrazioni spettanti. Ci si riferisce, in particolare, alle agevolazioni spettanti nel caso di recupero edilizio degli edifici, ad oggi prorogate nella misura del 50% delle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2018, nella misura massima annuale di 96.000 euro.

Considerato che i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono al periodo precedente all'approvazione del DL n. 83/2012, ricordiamo che in assenza di tale intervento e delle proroghe intervenute successivamente, l'agevolazione spetterebbe nella misura del 36% nel limite di 48.000 euro annui.

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I chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/E del 08.02.2005. In occasione della risoluzione n. 14/E/2005 l'Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un fabbricato accatastato come fienile di cui era previsto il cambio di destinazione (uso abitativo) al termine dei lavori.

Considerato che restano esclusi dalla detrazione i lavori su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale, veniva chiesto all'amministrazione finanziaria se, nella fattispecie sottoposta, il contribuente avrebbe potuto applicare l'agevolazione.

Rispondendo positivamente al quesito, l'Agenzia ha stabilito che "in relazione alla fattispecie in esame" è possibile " fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36 per cento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".

La più recente circolare dell'Agenzia delle Entrate. Con circolare n. 7/E del 04.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione a numerose fattispecie di detrazione d'imposta, confermando quanto precisato in occasione del precedente intervento del 2005 in materia di recupero edilizio.

La circolare, senza imporre alcuna innovazione all'interpretazione operata in occasione della precedente risoluzione, conferma la possibilità di accedere alla detrazione del 50% anche nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso.

Ulteriori specificazioni. Con riferimento all'ipotesi di cambio di destinazione a seguito di lavori di recupero edilizio, specifichiamo quanto segue:

  • i lavori di recupero edilizio devono rientrare tra quelli ammessi all'agevolazione;
  • la variazione della destinazione deve prevedere, al termine dei lavori, l'uso abitativo. Come anticipato sopra, gli edifici a destinazione produttiva o commerciale sono ordinariamente esclusi;
  • il provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve prevedere il cambio di destinazione quale conseguenza del recupero edilizio del fabbricato.

Restano esclusi quei lavori i cui provvedimenti di autorizzazione non prevedano il cambio di destinazione, a prescindere dalla volontà espressa dal contribuente circa il futuro utilizzo dell'immobile o lo svolgimento di ulteriori lavori per ottenere il cambio di destinazione dell'immobile.

Qualora ricorrano fattispecie con elementi parzialmente divergenti rispetto a quanto illustrato con risoluzione del 2005, si ritiene utile presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare il recupero della detrazione e l'irrogazione di sanzioni amministrative.

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A parere dell'autore, dall'ammissione dell'incentivo sul recupero edilizio seguirebbe l'ammissione all'ulteriore beneficio, riconosciuto nella misura del 50%, delle spese e nel limite massimo di 10.000 euro. Anche tale incentivo, come noto, è stato prorogato al 31.12.2018.

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