Il fatto. Una condomina impugnava le delibere con le quali l'assemblea aveva approvato una serie di lavori straordinari.
Tra i vari motivi d'impugnazione, l'attrice denunciava vizi di nullità e annullabilità legati all'indeterminatezza dell'oggetto dell'ordine del giorno e delle delibere ed alla mancata allegazione, nell'avviso di convocazione, dei preventivi sottoposti all'esame e all'approvazione dell'assemblea.
Il Condominio, costituito in giudizio, si opponeva alla domanda ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva. Secondo il Condominio, infatti, al procedimento di mediazione obbligatoria non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini.
Considerato, dunque, che la condomina aveva impugnato la delibera del 20 luglio 2017 con istanza di mediazione del 16 settembre 2017 e con atto di citazione notificato il 23 novembre 2017, il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per impugnare le delibere non sarebbe stato rispettato.
La sospensione feriale si applica anche alla mediazione obbligatoria. Il Tribunale, nel definire la questione, ha innanzitutto respinto l'eccezione di decadenza, stabilendo che la sospensione dei termini nel periodo feriale trova applicazione per l'istanza di mediazione obbligatoria.
Ciò significa che il giudice, chiamato a valutare se il termine di decadenza si sia consumato prima dell'attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale.
La domanda di mediazione interrompe i termini. Si tratta di un fenomeno di interruzione (e non di sospensione) dei termini.
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