Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Potatura in quota di un ramo di grosse dimensioni affidata ad un pensionato “in nero”: il proprietario rischia grosso in caso di infortunio del giardiniere non organizzato

La Cassazione ha sottolineato i rischi che possono gravare sul proprietario del giardino se un pensionato-giardiniere si infortuna.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Spesso il proprietario di un'abitazione privata decide di affidare incarichi di pulizia e/o potatura di alberi che insistono nel giardino privato a soggetti capaci e "collaudati", ricompensandoli con somme consegnate "brevi manu".

Nella maggior parte dei casi l'incarico quindi viene affidato senza particolari indagini sulle sue reali capacità dell'incaricato e senza porsi troppe domande sull'idoneità o meno dell'attrezzatura che verrà utilizzata.

E se il giardiniere si infortuna cadendo dalla scala o rimane gravemente ferito dal ramo che ha tagliato?

La questione è stata affrontata dalla recente sentenza della Cassazione n. 10089/2023.

Potatura in quota di un ramo di grosse dimensioni affidata ad un pensionato "in nero" e infortunio del giardiniere non organizzato. Fatto e decisione

I proprietari di una villetta con giardino avevano deciso di procedere alla potatura di un grosso ramo facente parte di un albero di robinia alto circa dieci metri.

Uno dei due proprietari commissionava il pericoloso lavoro della potatura in quota ad un pensionato assunto "in nero", che svolgeva in modo autonomo l'attività di giardinaggio.

Dopo aver tagliato il ramo, il committente e un terzo (che aveva prestato la scala), con una manovra errata causavano la caduta del ramo che, colpendo la vittima, procurava a quest'ultima lesioni personali gravissime. La questione diventava di rilevanza penale.

Il Tribunale assolveva i proprietari del giardino; allo stesso modo la Corte di Appello escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di culpa in eligendo degli imputati. Secondo i giudici di secondo grado il pensionato in fondo era esperto ed era dotato di scarponi, di tuta antinfortunistica e di sega elettrica.

In ogni sostenevano che l'uso di un casco o di altri presidi antinfortunistici non avrebbe comunque evitato il trauma lesivo alla vittima.

La Cassazione ha però rilevato che il proprietario dell'abitazione (che non aveva trattato con il pensionato) e colui che aveva affidato l'incarico dovevano essere qualificati come "committenti", in base alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008); i proprietari, quindi, erano titolari di una specifica posizione di garanzia, a prescindere dalle concrete modalità con le quali si era verificato l'infortunio.

Manutenzione affidata a terzi e responsabilità del condominio

Secondo i giudici supremi la Corte di Appello colpevolmente non ha compiutamente e logicamente valutato la questione relativa alla riferibilità colposa dell'evento agli imputati, quali di titolari di una specifica posizione di garanzia.

Considerazioni conclusive

Il proprietario di un immobile nel momento incarica un artigiano deve assicurarsi che questi operi nel rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutte le precauzioni e i dispositivi necessari.

Questo vale anche nel caso in cui non sia stato firmato un contratto d'appalto, considerando validi anche dei semplici accordi di presa d'opera.

Nella sentenza in commento la Cassazione ha confermato che il committente riveste una posizione di garanzia e risponde del reato colposo laddove consenta l'inizio dell'opera in presenza di situazioni di fatto, le quali possono essere una fonte di pericolo (Cass. pen., sez. III, 29/12/2022, n. 49472).

Nel caso esaminato, senza adeguata indagine, si è escluso che i proprietari fossero consapevoli della difficoltà del lavoro e dei rischi ad esso connessi; i rischi dell'intervento però erano evidenti atteso che il pensionato con una motosega in mano, senza alcuna attrezzatura di appoggio (solo legato a delle corde), avrebbe dovuto procedere ad un taglio di rami che, come è ovvio, sarebbero pericolosamente caduti dall'alto.

In ogni caso la posizione di garanzia ricorre anche in relazione ad un committente non professionale e per lavori di natura prettamente domestica (Cass. pen., sez. IV, 21/04/2021, n. 26335).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 10 marzo 2023 n. 10089
  1. in evidenza

Dello stesso argomento