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Se l'assemblea autorizza l'installazione di “pannelli solari” i condomini possono installare anche pannelli fotovoltaici

Ogni condomino, se l'assemblea, l'ha deliberato, può installare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare di proprietà comune.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ogni condomino, se l’assemblea, l’ha deliberato, può installare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare di proprietà comune. Il concetto o la massima, parlando in termine giuridici, che dir si voglia è estrapolata da un’ordinanza del Tribunale di Palermo resa lo scorso 28 febbraio in un procedimento avente ad oggetto sospensione d’una deliberazione assembleare con la quale si diffidavano i condomini ad installare un impianto del genere citato dopo che in una precedente decisione s’era data una generica autorizzazione ad installare “pannelli solari”.

Andiamo per gradi. L’uso della cosa comune è argomento che può essere affrontato in due prospettive: azione individuale e regolamentazione assembleare.

Azione individuale

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Questo il primo comma dell’art. 1102 c.c.

Alla luce di questa disposizione normativa, la Cassazione, in più occasioni, ha affermato “ che l'art. 1102 cod. civ. consente al condomino l'utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, sicché entro tali limiti è legittima anche l'imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento o piano” (Cass. 15379/05).

Regolamentazione assembleare

Ai sensi degli artt. 1130 e 1138 c.c. l’amministratore, tramite un proprio provvedimento (art. 1133 c.c.) e l’assemblea per mezzo del regolamento (o, aggiungiamo noi, di una propria delibera) possono disciplinare l’uso delle cose comuni in modo tale che venga assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.

Le attribuzioni di amministratore ed assemblea devono sempre essere orientate ad uno scopo: la regolamentazione dell’uso non può giungere fino a negarlo in radice.

Che significa tutto ciò? Sempre restando al caso dell’impianto fotovoltaico di un singolo condomino, si può attivare a vietarne l’installazione se e solamente se tale uso rappresenti una limitazione del pari diritto degli altri condomini.

Diversamente la disciplina dell’uso finirebbe per diventare una limitazione del diritto e come tale il provvedimento del mandatario e/o la deliberazione assembleare dovrebbero considerarsi nulli.

In questo contesto l’ordinanza del Tribunale di Palermo aggiunge un tassello utile ai fini che ci occupano. Se l’assemblea delibera l’installazione di “pannelli solari” sul lastrico comune, questa dizione deve ritenersi omnicomprensiva, ossia riferibile a tutti i dispositivi tecnologici annoverabili in quel genere (il riferimento era a pannelli termini e pannelli fotovoltaici).

Secondo il giudice palermitano, infatti, “ deve affermarsi che l’espressione “pannelli solari” deve ritenersi espressiva di un insieme variegato di dispositivi che utilizzano per il loro funzionamento la luce solare.

Al loro interno si distinguono, effettivamente, i “pannelli solari termici” ed i “pannelli solari fotovoltaici” (Trib. Palermo 28 febbraio 2012).

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