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Offese all'amministratore di condominio e risarcimento del danno

Non sempre le offese dirette dal condomino al capo condominio sfociano in una condanna al risarcimento del danno.
Avv. Sara Occhipinti, giornalista giuridico, mediatore 

Anche se il fatto è conclamato, occorre sempre dimostrare che l'amministratore di condominio ha subíto un concreto pregiudizio dalla lesione della propria immagine.

Lo ha stabilito di recente una interessante pronuncia del Tribunale di Monza (la sentenza n. 231 del 1 febbraio 2023), secondo la quale il danno alla reputazione non costituisce un danno "in re ipsa".

Offese all'amministratore e il risarcimento del danno: la vicenda

L'amministratore di un condominio ha citato in giudizio un condomino che aveva assunto nel tempo un comportamento ostile, persecutorio ed ingiurioso nei suoi confronti.

Il condomino era accusato di aver offeso l'amministratore durante l'assemblea condominiale, al punto da costringerlo ad interrompere l'adunanza senza poter votare i punti all'ordine del giorno.

Il condomino aveva anche messo in discussione l'operato dell'amministratore recapitando una missiva a tutti gli altri condomini.

L'amministratore ha introdotto una causa civile chiedendo al condomino il risarcimento del danno all'immagine, della lesione della reputazione e della compromissione dell'onore e del decoro, provocate dalle condotte di calunnia e diffamazione aggravata, commesse dal condomino. La somma richiesta dal capo condominio era di 20 mila Euro. Ma il Tribunale di Monza non ha accolto la sua domanda.

Danno all'immagine e onere della prova

Nel decidere la causa, il Tribunale di Monza ha preso le mosse dall'indirizzo giurisprudenziale, in base al quale il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", cioè per il solo fatto di aver dimostrato in giudizio le condotte offensive, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.

La liquidazione del citato danno, (precisa la Cassazione richiamata nella sentenza in commento) deve essere compiuta sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, che deve essere dedotto e dimostrato. Ai fini della prova, il danneggiato può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, purché le stesse siano fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.

Costituiscono parametri di riferimento a riguardo:

  • la diffusione dello scritto
  • la rilevanza dell'offesa
  • la posizione sociale della vittima

La decisione del Tribunale

Nel caso in esame, l'amministratore di condominio ha sostenuto invece che la sola prova della condotta illecita di controparte fosse sufficiente a dar diritto all'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento, considerando il danno all'immagine come un danno "in re ipsa", e il diritto alla reputazione come un diritto inviolabile della persona.

Dunque partendo da questa premessa, ritenuta però erronea dal Tribunale, il capo condominio non ha indicato nell'atto di citazione alcun elemento idoneo a dimostrare il pregiudizio alla propria immagine, al decoro e alla reputazione.

Nell'istruttoria era emerso, anzi, che le offese subite durante l'assemblea non avevano fatto presa sui condomini, che la lettera inviata a questi ultimi non aveva avuto alcun seguito, e che l'attività politica esercitata dal capo condominio all'epoca dei fatti era sfociata poi nella nomina ad assessore, e quindi non poteva ritenersi in alcun modo pregiudicata dal comportamento del condomino.

Sentenza
Scarica Trib. Monza 1 febbraio 2023 n. 231
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