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No ad acconti per lavori Superbonus 110% se non sono riferiti ad opere già effettuate corrispondenti ai Sal

La Terza Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 08/11/2022, n. 42012 (allegata), evidenzia alcuni principi legati alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e monetizzazione degli stessi tramite cessione del credito o sconto in fattura.
Redazione Condominioweb 

La Cassazione penale ha chiarito che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è "indissolubilmente" vincolata all'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quando indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli stessi (Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2022 n. 42012).

Se si deve solo portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile in generale anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguire, fermo restando che i benefici sono revocati se i lavori non terminano per intero come nei titoli edilizi.

In ambito Superbonus è possibile monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020.

Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure "a stato di avanzamento" (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera); b) la congruità delle relative spese sostenute.

Gli adempimenti di cui sopra, fino a poco tempo fa previsti solo per il Superbonus 110%, sono stati estesi ad opera del Decreto Legge n. 157/2021 (c.d. "Decreto Antifrode" - Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi) a tutti i bonus edilizi,

Attenzione: dovendo il tecnico attestare "tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora", non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che - seppure fatturate e pagate - non siano tuttavia state eseguite.

Secondo i giudici supremi quindi non può essere rilasciato alcun visto di conformità relativamente a cessione crediti in presenza di lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

Alla luce di quanto sopra la Terza Sezione penale ha affermato che integra il "fumus" del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti ((artt. 2 e 8, D.lgs. 74/2000) la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale del cd. "Superbonus 110%" mediante la sua cessione o lo "sconto in fattura" ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione "in acconto" di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno "stato di avanzamento lavori" attestante l'esecuzione di una porzione dell'intervento "agevolabile" e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l'emissione di tali fatture mira a simulare l'esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 8 novembre 2022 n. 42012
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