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Luoghi di culto. Divieti espressi dal regolamento contrattuale e limiti dell'assemblea condominiale

La possibilità di esercitare la libertà di culto in un edificio condominiale deve conciliarsi con i limiti e divieti previsti dal regolamento.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 
13 Feb, 2017

Come è noto l'esercizio della libertà di culto è tutelata dalla nostra Carta costituzionale e riconosce ad ogni cittadino il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, ma spesso diventa difficile individuare i luoghi privati o pubblici ove esercitare le varie professioni di fede.

Se si pensa poi alla possibilità di esercitare la libertà di culto in un edificio condominiale è evidente che bisogna, necessariamente, fare i conti con gli eventuali limiti e divieti previsti dal regolamento. il regolamento condominiale può prevedere specifici divieti impedendo, ad esempio, che le singole proprietà esclusive siano destinate a luoghi di culto, d'altra parte occorre chiedersi in che modo eventuali nuovi divieti possono essere inseriti e quali sono i limiti dell'assemblea.

Il caso. Un condomino impugna la delibera dell'assemblea che, a maggioranza, ha introdotto un nuova clausola al regolamento di condominio avente natura contrattuale introducendo il divieto di adibire le singole proprietà esclusive a luoghi di culto.

Il condomino contesta la nullità della delibera, evidenziando che la stessa limita il diritto dei condomini di disporre delle singole proprietà esclusive pertanto, introducendo un nuovo divieto nel regolamento condominiale, avrebbe dovuto essere assunta con il consenso unanime dei condomini.

Instaurato il giudizio il condominio ha dedotto che la clausola in questione non modificava il regolamento di condominio, ma si limitava solo a variare il contenuto del divieto previsto dall'art. 5 che a titolo esemplificativo imponeva ai singoli condomini "il divieto di destinare le unità immobiliari dello stabile ad uso diverso da quello di abitazione e comunque agli usi contrari al decoro ed alla tranquillità del caseggiato".

In buona sostanza secondo il condominio l'assemblea non aveva introdotto un nuovo divieto, ma si era limitata ad ampliare quelli già previsti dal regolamento.

La sentenza di primo grado accoglie il ricorso del condomino che, impugnata dal condominio, viene confermata in appello.

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Sentenza
Scarica Corte d'appello di Genova, 13.1.2017- n. 30
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