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Ravvedimento operoso: Le nuove regole per il 2016

Le nuove regole del ravvedimento operoso effettuato nel 2016
Dott. Davide Tassinari 

L'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 ha introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, istituto che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente le proprie omissioni o violazioni compiuti nel ramo tributario (ad esempio omesso versamento, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ecc.).

Il ravvedimento operoso è stato previsto dal nostro ordinamento legislativo al fine di permettere al contribuente di adempiere all'obbligazione tributaria effettuando il versamento dei tributi dovuti, degli interessi al saggio legale e della sanzione in misura ridotta che tenga conto del ritardo nell'adempimento.

I tributi dovuti saranno versati unitamente agli interessi ed alla sanzione in misura ridotta. Nel caso gli stessi non siano versati nella maniera corretta, l'amministrazione finanziaria provvederà ad effettuare il recupero della parte non versata (l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione, il tributo e gli interessi possono anche essere versati in giorni diversi a condizione che il versamento sia effettuato nei limiti indicati per la regolarizzazione).

Le nuove norme prevedono che l'unica causa che non permetta ad un contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso è una notifica di un avviso di accertamento, avviso di rettifica o avviso di liquidazione o un controllo effettuato in base all'art. 36 bis o art. 36 ter del DPR 600/73.

Il ravvedimento operoso è volto a permettere al contribuente che ha dimenticato di pagare o che non ha effettuato un versamento o adempiuto ad un obbligo in virtù di un dubbio interpretativo (ad esempio in merito all'interpretazione della norma, alla determinazione del tributo che occorre versare, ecc.) di correggere spontaneamente il proprio errore (e pertanto il ravvedimento è inquadrabile sempre nel quadro della tax compliance).

Non è raro infatti che, in virtù delle numerosissime norme tributarie presenti nell'ordinamento, che un contribuente non sia in grado di determinare quando occorra adempiere ad una obbligazione tributaria oltre che il "quantum" da versare.

In tema di regolarizzazione del mancato pagamento, una delle maggiori cause di ricorso al ravvedimento operoso, il decreto legislativo n. 158 del 2015 ha introdotto alcune modifiche.

In particolare qualora si effettui la regolarizzazione entro 15 giorni dalla data in cui si doveva versare il contribuente potrà beneficiare del cosiddetto "Ravvedimento sprint", ossia un istituto che riduce ulteriormente le sanzioni dovute premiando le intenzioni del cittadino.

In virtù del ravvedimento sprint la sanzione dovuta in caso di omesso versamento sarà pari allo 0,1 % giornaliero qualora il ritardo non superi i 14 giorni.

Qualora il ritardo nel regolarizzare l'omissione sia contenuto tra i 15 ed i 30 giorni la sanzione da pagare sarà pari all' 1,5 % giornaliero, mentre per pagamenti avvenuti tra i 30 ed i 90 giorni occorrerà applicare una sanzione dell'1,67 % per ogni giorno di ritardo.

Le sanzioni dovute in caso di Ravvedimento operoso

In ogni caso nel ravvedimento operoso la sanzione dovuta sarà pari a:

  • 1/10 del minimo, qualora si sia omesso il versamento del tributo o di un acconto, e lo stesso venga regolarizzato entro 30 giorni dall'omissione;
  • 1/9 del minimo qualora il ravvedimento operoso avvenga entro 90 giorni dal termine indicato per la presentazione della dichiarazione, ovvero nel caso in cui non sia prevista la dichiarazione periodica entro il novantesimo giorno da quando si è verificata l'omissione o l'errore;
  • Ad 1/8 del minimo nel caso in cui il ravvedimento operoso è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso nel quale è stata commessa la violazione o comunque entro un anno;
  • Ad 1/7 del minimo per i tasse ed imposte gestite dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il ravvedimento operoso sia effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale viene commessa la violazione;
  • Ad 1/6 del minimo nel caso in cui la regolarizzazione sia effettuata dopo la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la violazione (o anche due anni dall'omissione o dell'errore nel caso in cui non vi sia invio di dichiarazione);
  • Ad 1/5 del minimo nel caso in cui il ravvedimento sia effettuato dopo che l'errore o l'omissione sia stato constatato;
  • Ad 1/10 del minimo nel caso in cui l'errore o l'omissione del contribuente sia inerente il mancato invio della dichiarazione dei redditi, e questa sia comunque presentata con ritardo che non ecceda i 90 giorni.

Ravvedimento operoso per Imu e Tasi e Tari

Uno dei casi più frequenti per i quali viene utilizzato il ravvedimento operoso è sicuramente quello inerente la regolarizzazione del mancato pagamento dei tributi locali (Imu, Tasi e Tari, ecc.).

Occorre innanzitutto precisare che per tali tipi di tributo non è possibile applicare il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo" ossia il ravvedimento applicabile nel caso di ritardo superiore al termine per la presentazione della dichiarazione inerente l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Per sanare l'omesso o insufficiente pagamento dei tributi occorrerà utilizzare un modello F24, barrando l'apposita casella del ravvedimento operoso nell'apposita sezione che è denominata "Imu e altri tributi locali".I codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento Tasi sono:

  • 3962 "Tasi - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. mod. - INTERESSI";
  • 3963 "Tasi - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. mod. - SANZIONI"

Per la TARI i codici tributo da utilizzare saranno:

  • 3944 - Tari;
  • 3945 - Tari - Interessi dovuti;
  • 3946 - pagamento di sanzioni sulla Tari (e Tares);
  • 3951 - pagamento di interessi sulla «Tariffa»;
  • 3952 - pagamento di sanzioni sulla «Tariffa.

Da ultimo ricordiamo che il tasso di interesse sulle sanzioni da pagare per l'anno 2016 è stato fissato allo 0,2 % annuo.

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