Accade spesso di sentir parlare di “caposcala”. Con tale termine si intende solitamente far riferimento a quella figura di raccordo tra i condòmini e l'amministratore.
Si tratta di una persona, solitamente scelta tra i proprietari delle unità immobiliari (ma nulla vieta che anche un conduttore possa essere nominato caposcala), che si occupa di collaborare con l'amministratore mediante diversi compiti, nei limiti delle prerogative stabilite dall'assemblea o dalla prassi.
L'amministratore quale delegato dall'assemblea. Le disposizioni del codice civile, nell'ambito del condominio, riguardano solo gli aspetti dell'amministratore, assemblea e consiglio di condominio.
Sul punto, ricordiamo che il rapporto che si instaura tra amministratore e condominio, riviene da istituto di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (In tal senso Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).
In virtù di tale meccanismo, quindi, riviene che quando viene nominato l'amministratore, con le maggioranze indicate dall'art. 1136 c.c., egli diviene legale rappresentante dei comproprietari verso l'esterno e nei rapporti tra i condomini con riferimento alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
La figura del caposcala e l'assemblea. Si tratta di una persona, solitamente scelta tra i proprietari delle unità immobiliari, che si occupa di portare all'amministratore istanze e comunicazioni da parte dei condòmini.
In questo senso, il caposcala è stato considerato alla stregua del consiglio di condominio, una figura consultiva e di controllo dell'operato dell'amministratore (Trib. Milano 26 marzo 1992).
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