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L'amministratore deve aprire il conto corrente condominiale ma non può essere punito se non lo fa: qual è il senso?

L'amministratore deve aprire un conto corrente per ogni singolo condominio amministrato ma non può essere punito se non lo fa.
Avv. Alessandro Gallucci 

Era il maggio del 2011 quando il Tribunale di Salerno, senza troppi giri di parole decretò: “ l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l’amministratore – pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo – e’ tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri piu’ d’uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati).

Il predetto obbligo discende anche da un’esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall’effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarita’ di gestione dei fondi, dall’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea. (Trib. Salerno 3 maggio 2011).

Ed ancora, per suffragare la propria tesi, l’ufficio giudiziario campano evidenziò che “ si sostiene addirittura che il singolo condomino abbia un diritto sogg ettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al cond ominio, nonche’ a conoscere l'entita’ degli interessi che maturino a suo favore” (Trib. ult. cit.).

Tutto ciò per concludere così:” La mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce percio’ ex se irregolarita’ di tale gravita’ da comportare la revoca del mandato” (Trib. ult. cit.).

Parlammo di questa sentenza spiegando come, al di là delle motivazioni alle volte condivisibili, imporre un obbligo e prevedere una sanzione per via giurisprudenziale, è un fatto che non condividevamo. La giurisprudenza deve interpretare il dato legislativo, non crearlo. Passato circa un anno la Cassazione torna sull’argomento. Confermando ma ridimensionando quel filone giurisprudenziale.

Si legge in una sentenza dello scorso 10 maggio che " anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.

Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale.

L'apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l'apertura di una linea di credito bancaria.

Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall'ABI, è prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi. (Cass. 10 maggio 2012 n. 7162).

Insomma secondo gli ermellini l’amministratore deve aprire un conto corrente per ogni singolo condominio amministrato ma non può essere punito se non lo fa. Qual è il senso di quest’affermazione?

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