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Prima battuta di arresto per il fascicolo fabbricato della Regione Puglia. Il Consiglio dei Ministri delibera l'impugnativa del testo.

Il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale sul fascicolo fabbricato in Puglia, evidenziando contrasti con la legislazione statale e obblighi irragionevoli per i privati, con rischi per la proprietà e il governo del territorio.
Ivan Meo 
22 Lug, 2014

Le origini. Molti lettori, di lunga memoria, si ricorderanno che molti anni fa la Regione Lazio aveva tentato l'introduzione del fascicolo fabbricato emanando, in primis, la legge della Regione Lazio n. 31/2002, seguita dalla successiva delibera della Giunta regionale del Lazio n. 6/ 2005.

La legge fu sottoposta alla valutazione dei Giudici del T.A.R. (sentenza 13.11.2006 n° 12320) che accolse il ricorso statuendo che l'illegittimità dell'art. 2, c. 1, del D.R. Lazio n. 6/2005. Successivamente, con l'ulteriore intervento del Consiglio di Stato (Ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007), si chiuse definitivamente la questione del fascicolo del fabbricato istituito dal Comune di Roma.

Lo stesso esito ebbe l'iniziativa avviata d alla Regione Campania, che per mezzo della Legge Regionale n. 27/2002 aveva istituito il libretto per la sicurezza della casa, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza del 15 ottobre 2003 n. 315).

Il legislatore recidivo. Nonostante i due precedenti, terminati con esiti sfavorevoli, la Regione Puglia decide, con Legge Regionale n.27 del 20 maggio 2014, di istituire il fascicolo fabbricato per ogni nuova costruzione.

L'intento è quello di realizzare una sorta di «cartella clinica» per conoscere lo stato di salute degli edifici.

Dalla lettura del testo legislativo emerge anche una gravosa responsabilità dell'amministratore di condominio in caso di inadempimento: "i comuni provvedono a comminare una sanzione pecuniaria da euro 5 mila a euro 50 mila ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e ai relativi termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 6" (art. 10, comma 1).

Arriva lo stop. Ma alla luce degli ultimi eventi, sembra che la legge regionale avrà vita breve. Infatti, il Consiglio dei Ministri, in seguito alla riunione tenutasi il 10 luglio scorso, ha deliberato l' impugnativa della legge Regione Puglia n. 27/2014 in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 3, 117, secondo comma, lett. l) e 117, terzo comma, della Costituzione.

Le censure. Se pur brevemente analizziamo le disposizioni contestate dal Consiglio dei Ministri.

· Concetto di fabbricato e proprietario: Le definizioni date dalla legge regionale del termine fabbricato, e proprietario “contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» racchiuse nella legislazione statale e che costituiscono il presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela d'interessi unitari”.

Viene quindi censurata la definizione di “proprietario” data dalla legge regionale, che “contrasta con quella data dalla legislazione statale, con violazione dell'art. 117, co. 2, lett. 1), Cost. e dunque risulta irragionevole e in contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio”.

· Obblighi irragionevoli a carico dei privati: Secondo il Governo gli articoli 3, 4 e 5 e 6 presentano aspetti di illegittimità costituzionale queste norme “eccedono la competenza legislativa regionale e pongono obblighi irragionevoli a carico dei privati”.

In conclusione, secondo il Consiglio dei Ministri si ritiene che “le norme regionali contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 contrastano con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionalità, con l'art. 42, della Costituzione che tutela la proprietà privata, con l'articolo 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, con riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa statale in materia di “governo del territorio” (art. 117, co. 3, con riferimento agli artt. 11, 12, 20,22, 23, 23 bis, 25, 26, 83 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001), e devono pertanto essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione”.

Conclusioni. Anche se l'intento del legislatore regionale è quello di perseguire in modo efficace la tutela della pubblica e privata incolumità, ci pare di capire, che dalle prime reazioni avute da parte degli enti istituzionali, il percorso si prospetta tutto in salita.

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