La Cassazione si pronuncia sul diritto del condòmino al risarcimento dei danni patiti cadendo sul pianerottolo ove si svolgevano lavori di pavimentazione, e su quali condizioni devono sussistere affinché il condominio sia obbligato al risarcimento dei danni scaturenti dall'uso delle cose di proprietà comune.
Un'anziana signora cade inciampando sul pianerottolo
ove si stavano eseguendo i lavori di pavimentazione, ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti cita in giudizio il condominio e la relativa compagnia di assicurazione.
Tanto il giudizio di primo e secondo grado si concludono con il mancato accoglimento delle richieste della signora che, imperterrita, e convinta delle sue ragioni decide di impugnare la sentenza d'appello ricorrendo in Cassazione.
A parere dei giudici di legittimità nessun diritto al risarcimento del danno può essere vantato dal condòmino che, pur essendo a conoscenza dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione del pianerottolo dello stabile e delle pessime condizioni del pavimento divelto, decida di attraversarlo pur trasportando due pesanti buste della spesa senza adottare particolari cautele che la situazione richiedeva.
Secondo gli Ermellini, quindi, è il condòmino che frequenta quotidianamente le scale del suo edificio e che, per questo, è perfettamente a conoscenza dei lavori di pavimentazione che interessano i pianerottoli: a dover prestare le necessarie cautele per scongiurare eventi dannosi.
A queste conclusioni, infatti, approda la terza sezione civile della Cassazione che ha depositato lo scorso 27 agosto la sentenza in commento respingendo il ricorso di un'anziana signora che ha impugnato la sentenza di merito che le aveva negato il diritto al risarcimento dei danni sopportati in occasione di una rovinosa caduta sul pianerottolo condominiale.
La sentenza precisa che anche in tali casi il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso di causalità fra cosa in custodia (pianerottolo) ed il danno che, stando ai fatti di causa, non è stato sufficientemente provato.
Rileva a tal riguardo la pronuncia in commento che la ricorrente:
a) era a conoscenza dello svolgimento dei lavori in questione,
b) malgrado ciò si avventurava nell'attraversamento del pianerottolo sconnesso poiché privo di mattonelle recando in mano pesanti buste della spesa,
c) ometteva con tale comportamento di adottare tutte le cautele necessarie per scongiurare eventi dannosi.
Tali elementi, “sono di per sé soli del tutto idonei a provare l'elisione del nesso causale tra cosa e danno in ragione della disattenzione della danneggiata in rapporto alle particolari condizioni della prima, a lei appunto note e tali da dovere indurre in lei l'adozione di precauzioni adeguate anche alle condizioni in cui si trovava”
In buona sostanza, la signora doveva e poteva rendersi conto della situazione di pericolo esistente (pavimento sconnesso ed attraversamento dello stesso recando in mano pesanti buste della spesa) in modo da adottare le opportune cautele onde scongiurare eventi spiacevoli.
Proprio il comportamento negligente adottato dalla signora, infatti, viene ad interrompere il nesso causale fra cosa in custodia ed evento: pertanto in assenza di elementi probatori che dimostrino la sussistenza di tale nesso di causalità il condominio non può essere obbligato al risarcimento dei danni.