Padre e figlio rispondono per omicidio colposo ai danni di una coppia di conduttori perché l'immobile concesso in locazione era dotato di una caldaia non in regola.
“Anche il comodatario dell'immobile, insieme con il proprietario, risponde di omicidio colposo per la morte dei conduttori, dovuta all'esplosione della caldaia non a norma”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la pronuncia del 17 ottobre 2016 n. 43861 n materia di omicidio colposo.
I fatti di causa. La corte di appello di Roma, con sentenza, riformava (sul piano sanzionatorio) la pronuncia di primo grado di condanna emessa nei con confronti di Tizio (unitamente a suo Padre Caio nei cui confronti il processo si era concluso) del reato di omicidio colposo per aver cagionato la morte di Sempronio e Mevia, ai quali aveva locato, in qualità di comodatario, l'immobile.
In particolare, la condanna riviene dal fatto che l'immobile era dotato di caldaia non a norma di legge.
Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso per cassazione, in quanto a suo dire, l'immobile era stato amministrato e gestito dal proprietario Caio; quest'ultimo aveva stipulato prima il contratto di locazione e successivamente il comodato con il figlio Tizio.
Il reato di omicidio colposo nei rapporti di locazione.
Ai sensi del primo comma dell'art. 589 c.p. “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
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