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No alla compensazione del debito se il contro-credito è vantato nei confronti dell'amministratore e non del condominio

Compensazione dei crediti condominiali. Alcune precisazioni.
Avv. Dario Balsamo - Foro di Foggia 

Il Tribunale di Grosseto, con la recente sentenza n. 177/2017, contribuisce a delimitare, in materia condominiale, i limiti di applicabilità dell'istituto della compensazione. L'ipotesi della applicabilità della compensazione in ambito condominiale avviene, infatti, più spesso di quanto si possa immaginare.

In molti casi tale istituto è invocato dai singoli condomini per compensare il credito nascente da danni subiti dal proprio appartamento (o altro locale) - attribuiti a colpa del condominio - con gli oneri condominiali.

Tale comportamento è però illegittimo da parte del singolo proprietario che non può autonomamente sospendere il pagamento delle rate condominiali assumendo di aver subito un danno dal condominio stesso.

E' necessaria però qualche precisazione. Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza, ed esigibilità.

La norma richiamata è rubricata all'art. 1241 del codice civile e recita così: "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono".

Chiaramente deve trattarsi di debiti scaduti ed incontestati; in pratica il condomino deve dare e il condominio deve ricevere e viceversa senza che sulle due situazioni di debito/credito esistano controversie.

Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione (legale) a decorrere dalla coesistenza con il contro-credito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Grosseto, n. 177 del 17 febbraio 2017
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