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Cila Superbonus: e se il Comune la dichiara inefficace?

La questione è stata affrontata dal Tar Calabria nell'ordinanza 175/2023
Redazione Condominioweb 

In relazione al Superbonus per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione è rimasta al 110 % se la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata assunta in data antecedente in data 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio: in ogni caso per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, deve essere stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

La detrazione è sempre al 110% per gli interventi effettuati dai condomini se la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata assunta tra il 18 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio: in ogni caso per tali interventi alla data del 25 novembre 2022 deve risultare effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

E se la comunicazione di inizio lavori asseverata - Superbonus - presentata in data 22 novembre 2022, avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico del condomino, viene dichiarata inefficace?

La questione è stata affrontata dal Tar Calabria con l'ordinanza 175/2023.

Nel caso esaminato il Comune aveva dichiarato inefficace la CILAS.

I condomini hanno prontamente chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dal Comune.

L'istanza di tutela cautelare è stata accolta e, conseguentemente, è stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato.

Questa la tesi del Tar Calabria:

  • alla luce della giurisprudenza in via di consolidamento sulla natura della CILA è dubbio che l'amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione;
  • il ricorso presenta il fumus di fondatezza, sussistendo anche il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali.

Il Tar ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica.

Sentenza
Scarica Tar Calabria 13 aprile 2023 n. 175
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