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Bonus facciate ed edifici in zona A o B, quali sono?

Bonus facciate: legge di bilancio parla di edifici in zona A o B, l'Agenzia delle Entrate anche di zone assimilabili. Facciamo chiarezza.
Redazione 

Una delle questioni che rischia di rendere difficoltosa la valutazione della esistenza di tutti i requisiti per usufruire del così detto bonus facciate è l'ubicazione dell'edificio nelle zone assimilabili a quelle A o B indicate dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Partiamo dal dato di fatto: al Legislatore non interessa allo stesso modo che tutte le facciate siano rimesse in ordine, cioè ripulite ovvero ristrutturate in maniera più consistente.

Al Legislatore interessa di più che le facciate degli edifici nelle zone storiche, centrali ed in generale più abitate della città siano in buono stato.

L'interesse è maggiore, non esclusivo: per la manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici in condominio, per la manutenzione della facciata resta sempre la detrazione, nella misura del 50%, prevista dall'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86.

Per le abitazioni singole in estrema periferia ovvero in zone di espansione non ricadenti in quelle A e B ovvero ad esse assimilabili, nessun interesse, la detrazione per semplice manutenzione ordinaria (es. sola pulitura o tinteggiatura esterna) è pari a zero.

Bonus facciate le istruzioni dell'Agenzia delle entrate

Bonus facciate, zone A e B ed Agenzia delle Entrate

La legge di bilancio per l'anno 2020, art. 1 comma 219, ai fini dell'ottenimento della detrazione fiscale in esame fa riferimento agli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art. 2 del decreto ministeriale citato individua in tal modo le predette zone:

«A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq»

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 febbraio 2020 fa riferimento oltre che alle predette zone a quelle assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Una specificazione necessaria, avranno pensato all'Agenzia delle Entrare, in quanto l'insieme (o forse sarebbe meglio dire congerie) di norme di vario rango (statale, regionale e comunale) ed il loro sovrapporsi rischia di lasciare escluse zone che a tutti gli effetti possono essere paragonate a quelle specificamente descritte e nominate nel decreto n. 1444/1968.

Bonus facciate, zone assimilate a quelle a A e B e certificazione dell'assimilazione

La domanda, come si suole dire, sorge spontanea: come fa un normale cittadino ha sapere se la sua abitazione rientra nelle zone A e B ovvero in quelle assimilabili?

Diciamo che il problema di pone per lo più per le zone assimilabili, posto che per quella A è abbastanza intuitiva, come quella B. Ad ogni buon conto rispetto ad esse sono gli strumenti urbanistici vigenti. Si prenda l'esempio del comune di Roma Capitale: sul sito istituzionale, nelle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale è possibile comprendere quali siano le zone A e B.

Quanto a quelle assimilabili, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda che abbiamo posto in precedenza ha specificato che «l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti».

Si tratta di una richiesta a cura e spese di chi la propone rispetto alla quale dovrebbe operare la detrazione fiscale del 90%, poiché come ricorda l'Agenzia delle Entrare il beneficio è esteso anche «strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori)» (Circolare n. 2/E 14 febbraio 2020).

Al di là dell'assimilazione, pare utile chiedere la certificazione urbanistica anche in relazione all'ubicazione nelle zone A e B.

Bonus facciate e condominio: le istruzioni per un corretto utilizzo

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