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Per il contratto preliminare di un immobile basta anche solo una semplice sigla

La validità del contratto preliminare anche con una semplice sigla: come ottenere il trasferimento della proprietà e superare le contestazioni sulla legittimità della sottoscrizione.
Avv. Leonarda Colucci 

La scrittura privata sottoscritta, da una delle parti con una sigla, può essere considerata valida.

Dopo la stipula del contratto preliminare sottoscritto con una sigla, la promissaria acquirente cita in giudizio in giudizio la promittente venditrice al fine di ottenere, ex art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto non concluso.

A tal fine, precisava l'attrice (promissaria acquirente) di essere già stata immessa, dopo la stipula del preliminare, nel possesso dell'immobile e di aver versato già una cospicua parte del prezzo dell'immobile, e dopo aver constatato che l'invito alla stipula del rogito rivolto alla promittente venditrice non aveva sortito alcun effetto aveva deciso di intraprendere l'azione giudiziaria.

La convenuta venditrice si costituiva sostenendo la carenza di legittimazione attiva poiché la sottoscrizione del contratto preliminare non era riferibile a parte attrice (acquirente).

Il primo grado di giudizio si conclude con l'accoglimento delle richieste dell'acquirente e con il trasferimento della proprietà dell'immobile all'attrice nonché con l'obbligo di quest'ultima di provvedere al pagamento del prezzo residuo.

La venditrice impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello chiedendo che fosse dichiarato nullo il contratto preliminare poiché la sottoscrizione apposta in calce a tale contratto non corrispondeva all'acquirente.

La Corte d'appello rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado precisando che “la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo e la mancanza di leggibilità non impedisce di riferire la sottoscrizione a quel soggetto..

La promittente venditrice non si rassegna neanche a fronte di due sentenze di merito che hanno respinto la sua tesi, basata sulla nullità di un contratto preliminare sottoscritto con una semplice sigla, e ricorre in Cassazione.

La Corte di Cassazione, riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha puntualizzato che la produzione del contratto da parte della promittente acquirente, seguita dal riconoscimento della propria sottoscrizione da parte della venditrice, comportava come effetto il fatto che “la scrittura privata facesse piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori senza che ne potesse essere accertata la veridicità della sottoscrizione attraverso strumenti probatori quali la perizia grafologica…..d'altra parte non vi è alcun dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano elementi sufficienti a rendere decifrabili i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile”.

In pratica secondo gli Ermellini nel momento in cui l'acquirente ha prodotto in giudizio il contratto preliminare, e la venditrice ha riconosciuto la sua sottoscrizione, tale circostanza ha determinato un effetto e cioè quello che la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori.

Muovendo da tale presupposto la Cassazione ha stabilito che la scrittura privata sottoscritta con una sigla deve essere considerata valida e riferibile al sottoscrittore nel momento in cui dal contesto dell'atto è desumibile il soggetto nei cui confronti si producono gli effetti giuridici della sottoscrizione.

Il notaio è obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata

Preliminare di vendita, per esercitare il recesso, l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza”

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. II Civile, 19 novembre 2015, n. 23669
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