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Condannato alla restituzione l'amministratore di condominio che preleva una cospicua somma senza fornire alcuna giustificazione.

Oltre ventimila euro prelevati dal conto corrente condominiale senza alcuna adeguata giustificazione.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condomino cita in giudizio l'amministratore di condominio chiedendo la restituzione delle somma di oltre ventimila euro prelevata dal conto bancario dell'ente senza alcuna adeguata giustificazione, chiedendo al contempo la sua condanna al risarcimento dei danni subiti dal condominio per non essersi attivato al recupero della somma di tredicimila euro, nonché alla restituzione di ulteriori cinquemila euro in qualità di danni subiti dal nuovo amministratore di condominio costretto a far luce sulla complessa situazione ereditata dal suo predecessore. Instaurato il giudizio viene dichiarata la contumacia del convenuto che non ha ottemperato neanche all'ordine di esibizione del conto.

A sostegno delle sue pretese il condomino precisa che, a fronte di una condotta assolutamente contraria agli obblighi che la legge pone a carico dell'amministratore, l'assemblea provvedeva alla revoca del mandato a fronte di anomalie nella gestione così sintetizzabili:

  • Assenza del prospetto delle spese di riscaldamento ed impropria suddivisione delle stessa fra tutti condomini;
  • Mancato sollecito, nei confronti dei condomini morosi, per i consumi pregressi di riscaldamento;
  • Operazioni non giustificate effettuate sul conto corrente condominiale che riscontrava addirittura l'esistenza di bonifici in favore di altri condominii;
  • Morosità nei confronti della società fornitrice del gas che ha comportato l'interruzione della fornitura e l'iscrizione del condominio nell'elenco dei "cattivi pagatori" predisposto dalla medesima società.

Tratteneva per sé il denaro destinato al pagamento delle bollette del gas. Amministratore di condominio condannato per appropriazione indebita

La sentenza. La quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda dell'attore condannando l'amministratore alla restituzione della somma di oltre ventimila euro prelevata dal conto corrente del condominio senza alcuna giustificazione. (Tribunale di Roma, sez. V, 20.3.2018 n. 5883). Osserva in primo luogo il Giudicante che, nel caso di specie, l'amministratore è venuto meno all'ordine di rendere il conto ex art. 263 cpc, e, pertanto, ha palesemente omesso di fornire alcuna prova in merito alla correttezza del suo operato.

L'amministratore, infatti, precisa nel dettaglio la pronuncia di merito non ha fornito la prova "della giustificazione causale dei prelevamenti e in generale di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente del condominio, e da questo specificatamente contestate, ivi comprese quelle recanti una voce estremamente generica, atteso che, in tal modo e in mancanza di successiva giustificazione, non viene data alcuna contezza circa la causale dell'uscita patrimoniale e del soggetto beneficiario del pagamento".

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Un discorso diverso riserva la pronuncia, invece, alla domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore ed attinente all'omessa riscossione dei contributi da parte dell'amministratore concludendo per il suo rigetto.

La decisione, quindi, si allinea con il principio già espresso dalla giurisprudenza stabilendo che "l'omissione da parte dell'amministrazione della riscossione dei contributi dovuti, pur ponendosi, in linea di principio quale motivo di revoca dell'amministratore in carica ex art. 1129 c.c., non integra per se la mala gestio così come non comporta necessariamente, in difetto di puntuale prova circa il danno subito, alcun obbligo risarcitorio". Alla luce di tale ricostruzione la sentenza si conclude "solo" con la condanna dell'amministratore di condominio alla condanna della somma di oltre ventimila euro prelevata senza alcuna giustificazione.

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