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L'esclusione della responsabilità del condominio per le cadute nelle aree comuni

Scivolare nelle parti comuni e farsi male. I casi di esclusione della responsabilità
Avv. Maurizio Tarantino 

Succede spesso che qualcuno scivoli nelle aree comuni dell'edificio con risultati lesivi più o meno gravi, sicché si pone il problema di individuare il soggetto dal quale farsi risarcire i relativi danni.

La responsabilità del custode. La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l'art. 2051 c.c. che recita: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

A tal proposito, giova ricordare che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. (In tal senso Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009).

I casi di esclusione della responsabilità: il caso fortuito. Il condominio può provare che il danno sia stato causato da un fattore esterno, imprevisto ed imprevedibile, idoneo da escludere la sua responsabilità.

Tale elemento può consistere nel fatto di un terzo (ad es.: materiale scivoloso abbandonato sul posto dall'impresa di pulizia), oppure nella cd. "forza maggiore" (ad es.: un evento atmosferico di eccezionale gravità), o nel comportamento dello stesso danneggiato (incauto). Quindi, affinché sussista una responsabilità sono necessari due requisiti:

a) un'alterazione del bene condominiale tale da costituire un'insidia per il passante;

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