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Consentito lo scarico a parete di una caldaia a condensazione. Il Tar Lombardia detta le regole

Ok allo scarico a parete se la colonna collettiva non è a norma. Condannato il condominio a provvedere all'adeguamento della canna fumaria.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il Comune non è legittimato a richiedere la rimozione della caldaia con scarico a parete, poiché trattasi di una caldaia a condensazione (a basso NOx) installata dal proprietario nel rispetto delle distanze di scarico dei fumi e costretto al distacco dalla canna fumaria collettiva perché risultata non a norma.

È quanto stabilito dal TAR Lombardia (sent. 1808/2017) che ha condannato il condominio a provvedere all'adeguamento della canna fumaria e il Comune per "eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto".

L'oggetto del contendere. Un condomino proprietario di un monolocale ristrutturato, decide di sostituire la vecchia caldaia di tipo B (a camera aperta e tiraggio naturale), con una caldaia di tipo C (tradizionale o a condensazione), così come stabilito dalla normativa tecnica nazionale in materia di sicurezza d'impianti a gas per uso domestico (la UNI 7129:2015 - "Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione.

Progettazione, installazione e messa in servizio") che ne vieta l'installazione in monolocale.

Prima di procedere alla sua installazione e collegare l'impianto di scarico fumi alla canna fumaria collettiva dell'intero condominio, l'amministratore affida ad una società di risanamento e installazione canne fumarie, l'incarico di eseguire video ispezioni per verificarne lo stato e le condizioni di esercizio e approntare una relazione tecnica.

A seguito di questa, si evidenziano diverse irregolarità: alla canna fumaria collettiva ramificata [1], sono collegati gli impianti di scarico di caldaie di tipo B e di tipo C, normativamente incompatibili fra loro per convogliare le immissioni nella medesima canna; dunque si conclude che la canna collettiva non è a norma e andrebbero eseguiti interventi di risanamento.

Tali interventi non vengono effettuati e dunque il condomino decide di installare una caldaia di tipo C a condensazione a basso NOx (cioè a basse emissioni di ossidi di azoto), con scarico a parete, così come consentito dalla norma in materia.

Nonostante le rimostranze del condomino proprietario dell'appartamento soprastante (che lamentava l'emissione di fumi dannosi) e l'ordinanza comunale che richiedeva la messa a norma dello scarico a parete del singolo proprietario perché ritenuto non conforme all'art. 3.4.46 del Regolamento comunale d'igiene, il TAR Lombardia annullava tale provvedimento comunale, dando ragione al proprietario: quest'ultimo è in regola con la normativa nazionale e l'impianto a bassa emissione di NOx può prevedere lo scarico a parete, così come stabilito dal D.Lgs. 102/2014.

Impianti di scarico condominiali. Analisi tecnica.

Cosa prevede la normativa nazionale. In base all'art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica) del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (recante: "Attuazione della Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Dir. 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Dir. 2004/8/CE e 2006/32/CE"), che ha ulteriormente modificato l'art. 5, co. 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia), già precedentemente modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, recante Disposizioni urgenti per il recepimento della Dir. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"), tutti gli impianti termici di nuova installazione, a partire dal 31.08.2013, dovranno convogliare i prodotti della combustione ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Nuove modifiche per lo scarico fumi.

In taluni casi però, è

ammessa la deroga allo scarico a tetto, ed in particolare quando:

  • si procede, nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati precedentemente al 31.08.2013 e che sono dotati di scarico a parete o in canna collettiva ramificata (in tal caso, dovranno installarsi generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia maggiore a quello previsto all'art. 4, co. 6, lett. a), del D.P.R. 59/2009);
  • la dotazione di un sistema di scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento (adottate a livello nazionale, regionale o comunale);
  • il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  • si procede alle Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti allocati in edifici plurifamiliari, laddove non dispongano in origine di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto, funzionali e idonei o comunque adeguabili ai nuovi apparecchi a condensazione (in questo caso, come nei due precedenti, dovranno installarsi generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di NOx
  • vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas (i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di NOx e da una pompa di calore (il cui rendimento sia maggiore a quello previsto all'art. 4, co. 6, lett. b), del d.p.r. 59 2009) dotati specifica certificazione prodotto.
In base a quanto previsto dalla norma, laddove si prevedano scarichi a parete, i terminali dovranno posizionarsi in conformità alla norma tecnica UNI-7129 vigente e ss.mm.ii. => Divieto di scarico fumi in facciata: quali rimedi?


[1] La canna fumaria collettiva ramificata, consente di smaltire i fumi provenienti da più apparecchi posti su piani diversi (i singoli appartamenti di un condominio le cui caldaie convogliano i residui gassosi nella canna comune), direttamente a tetto; è la soluzione ideale per immobili pluriplano in quanto preserva i singoli condomini da eventuali immissioni fastidiose rivenienti da impianti privati.

Va ricordato comunque che il D.L. 63/2013 ha fissato l'obbligo di realizzare camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione direttamente sopra il tetto degli edifici per tutti gli impianti termici di nuova installazione a partire dal 31.08.2013.

Sentenza
Scarica TAR Lombardia - n. 1808 del 6 giugno 2017
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