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Obbligo di scarico fumi sul tetto. In arrivo nuove modifiche

Nuove modifiche per lo scarico fumi.
Angelo Pesce 

Scarico a tetto non solo nei condomini ma anche nuovi requisiti per gli scarichi a parete.Durante la fase di conversione in legge del D.L. 04/06/2013, n. 63 è stato introdotto un nuovo articolo che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici

A partire dal 31 agosto 2013, gli impianti termici di nuova installazione devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

È quanto stabilisce il Disegno di Legge di conversione del D.L. 63/2013 relativo all'efficienza energetica con l'introduzione di un nuovo articolo, il 17-bis, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici.

I prodotti della combustione vengono smaltiti in atmosfera attraverso l'impiego di strutture deputate identificabili con camini e canne fumarie il cui funzionamento si regola sulla differenza di pressione che viene a crearsi alla base per effetto della maggior temperatura, e quindi minore densità, dei gas all'interno della canna rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'aria esterna.

Tornando all'obbligo di scarico dei fumi sul tetto dell'edificio, dobbiamo necessariamente fare riferimento alla sola canna fumaria, che viene così definita perché smaltisce i fumi provenienti da più apparecchi posti su più piani (tipicamente condominiale, ove più unità immobiliari dotate di impianti termoautonomi, convogliano gli scarichi in un'unica canna), al contrario del camino che smaltisce i fumi derivanti da un singolo apparecchio.

Con l'obbligo di scarico dei fumi derivanti da combustione sul tetto dell'edificio, gran parte degli immobili saranno tenuti all'installazione di canne fumarie collettive ramificate. Nella fig. 1, è possibile identificare le varie tipologie di scarico fumi.


Fig. 1 - Diverse tipologie per lo scarico fumi

Ricordiamo che già il Decreto Crescita bis aveva riscritto l'art. 5 del D.P.R. 412/1993 ed in particolare il comma 9 relativo all'obbligo di sbocco sul tetto per gli impianti termici siti nei condomini. Con la revisione, l'obbligo è diventato generale e si è allargato anche a:

  • nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
  • ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
  • ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
  • trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
  • impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Responsabile dell'impianto termico è l'amministratore di condominio.

L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari.

Tali disposizioni, però, possono essere derogate in particolari casi.

  • In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'impianto termico, o in caso di mera sostituzione dei generatori di calore individuali comunque installati precedentemente alla data del 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata.

    Precisiamo, comunque, che la sostituzione degli impianti devono prevedere l'adozione di generatori di calore a gas a condensazione o che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante e con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502 (nel testo appena.

    I terminali di tiraggio vanno posizionati in base alla specifica norma UNI 7129 che disciplina le distanze minime di rispetto da finestre, balconi e aperture di ventilazione.

  • Altro caso derogabile è relativo all'installazione di impianti termici in edifici appartenenti categorie di intervento di tipo conservativo soggetti a legislazione nazionale o regionale vincolante.
  • Ultimo caso quello che vede l'attestazione di un tecnico abilitato o dello stesso progettista, comprovante l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Le spese per l'intervento del consulente tecnico, come ripartirla?

È bene precisare, comunque, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

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